Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16315/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari. La fattispecie concreta, per come emerge dall'ordinanza, concerneva la detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio, con indici esterni quali un bigliettino con nomi e numeri, bilancini di precisione, denaro contante e dichiarazioni di un soggetto che aveva riferito di essersi recato in casa degli imputati per acquistare eroina. Uno degli imputati era inoltre chiamato a rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso, in sintesi, contestavano: l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto indicato come acquirente; la natura stupefacente della sostanza sequestrata; la sua destinazione a terzi e quindi la qualificazione in termini di spaccio; il concorso tra gli imputati e, per uno di essi, la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale; infine, il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. La Corte ha ritenuto indeducibili le censure sul bilanciamento ex art. 81, secondo comma, c.p., sul concorso tra imputati e sulla pena, perché non risultavano devolute alla Corte di appello. Le restanti doglianze sono state ritenute manifestamente infondate o meramente riproduttive di questioni già adeguatamente confutate nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non deducibili alcune doglianze perché non sottoposte al vaglio della Corte di appello; ha poi giudicato manifestamente infondati i motivi sull'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'acquirente, sulla natura stupefacente della sostanza e sulla sua destinazione allo spaccio, richiamando anche il principio per cui sono utilizzabili le dichiarazioni rese come persona informata sui fatti dall'acquirente di modiche quantità di stupefacente, in assenza di indizi di uso non personale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    La censura relativa alla continuazione è stata dichiarata indeducibile perché non devoluta alla Corte di appello.

  • art. 337 c.p.

    La responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale è stata ritenuta correttamente affermata sulla base dei dati probatori richiamati dalla Corte di appello.

  • art. 3.000 Cassa delle ammende

    È stata applicata la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso, con condanna di ciascun ricorrente a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure in cassazione sono inammissibili quando investono questioni non devolute al giudice di appello, poiché esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.
  • Sono utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da un soggetto sentito come persona informata sui fatti, anche se si tratta dell'acquirente di sostanza stupefacente, purché non emergano elementi indizianti di un uso non personale.
  • La qualificazione della detenzione di stupefacente ai fini di spaccio può essere desunta da un complesso di indici fattuali convergenti, come strumenti di pesatura, denaro contante, appunti con nominativi e numeri e dichiarazioni coerenti con l'acquisto di droga.
  • In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo questioni già adeguatamente confutate con motivazione logica e completa dal giudice di merito.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non risultano previamente prospettate al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiStupefacentiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.