Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31690/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di restituzione delle somme anticipate dalla società per la liquidazione dei compensi corrisposti a un professionista nominato durante l'amministrazione giudiziaria. La ricorrente sosteneva che il professionista avesse agito quale coadiutore dell'amministratore giudiziario (spese a carico dell'Erario ai sensi degli artt. 35 e 42 d.lgs. n.159/2011) e non come dipendente/collaboratore della società; pertanto chiedeva che le somme anticipate dalla società fossero poste a carico dell'Erario a seguito della revoca del sequestro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e confermato il provvedimento del Tribunale di Lecce che aveva ritenuto le prestazioni del professionista funzionali all'interesse e alla redditività della M.SLOT S.r.l. (attività operative quali controllo acquisti carburante, gestione cassa giornaliera, versamento monete, rapporti con ditte di trasporto valori), qualificandole come spese di gestione gravanti sulla società e non rimborsabili dall'Erario. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale basata su contratto di lavoro, buste paga e natura effettiva delle mansioni svolte, e ha condannato la ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati

    Definisce la figura del coadiutore come soggetto tecnico organizzato dall'amministratore giudiziario sotto la sua responsabilità; i coadiutori collaborano direttamente all'esercizio del munus publicum dell'amministratore giudiziario e, se così qualificati, i relativi onorari sono imputabili all'Erario.

  • art. 42, d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce che, in caso di revoca del sequestro, i compensi e i rimborsi spettanti all'amministratore giudiziario e ai suoi coadiutori sono posti a carico dell'Erario, ma distingue tali spese da quelle dei collaboratori le cui prestazioni sono funzionali alla conservazione e alla redditività dei beni aziendali e, pertanto, gravano sulla gestione dell'azienda (non rimborsabili dall'Erario).

  • art. 41, comma 6, d.lgs. n. 159/2011

    Consente che l'amministratore giudiziario, in qualità di rappresentante legale della società sottoposta a sequestro, svolga atti gestionali e possa stipulare contratti; la sottoscrizione del rapporto di lavoro da parte dell'amministratore giudiziario è significativo ai fini della qualificazione del rapporto come dipendente della società.

  • art. 104-bis, comma 1-bis, disposizioni attuative codice proc. pen.

    Opera richiamo all'applicabilità dell'art. 42 del d.lgs. 159/2011 nella materia delle misure di prevenzione, confermando il regime di imputazione delle spese in caso di revoca del sequestro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma citata in ordine alla condanna alle spese processuali; il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per stabilire se il compenso debba gravare sull'Erario o sulla società occorre valutare la natura effettiva dell'attività svolta (statica/pubblica vs dinamica/profitto aziendale), non solo la denominazione formale del rapporto.
  • La qualifica di 'coadiutore' richiede che il soggetto svolga funzioni tecniche a supporto diretto dell'amministratore giudiziario nell'esercizio del munus publicum e che la sua nomina e organizzazione siano riconducibili all'ufficio di coadiuzione autorizzato dal giudice delegato.
  • Le attività operative rivolte a garantire la conservazione, la gestione quotidiana e la redditività dell'impresa (es. controllo cassa, flussi monetari, rapporti commerciali) sono indicativi di un rapporto che comporta oneri di gestione a carico della società e non di spese di amministrazione giudiziaria rimborsabili dallo Stato.
  • La prova documentale (contratto di lavoro, buste paga, deleghe di poteri, periodo temporale delle prestazioni) è decisiva: la Corte di legittimità tende a confermare la valutazione di merito se fondata su accertamenti documentali logici e non manifestamente illogici.
  • Se la nomina o l'incarico è stato formalizzato dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante della società, ciò rafforza l'inquadramento come rapporto di lavoro/subordinazione della società e la relativa imputazione delle spese.
  • In sede di opposizione o ricorso in cassazione, contestazioni predicate su valutazioni di fatto (natura concreta delle mansioni svolte) hanno minori possibilità di successo rispetto a questioni di diritto; conviene concentrare i mezzi di impugnazione su profili documentali e di diritto che possano dimostrare un errore giuridico nella qualificazione delle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.