Cassazione Penale, Sentenza n. 31690/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione delle somme anticipate dalla società per la liquidazione dei compensi corrisposti a un professionista nominato durante l'amministrazione giudiziaria. La ricorrente sosteneva che il professionista avesse agito quale coadiutore dell'amministratore giudiziario (spese a carico dell'Erario ai sensi degli artt. 35 e 42 d.lgs. n.159/2011) e non come dipendente/collaboratore della società; pertanto chiedeva che le somme anticipate dalla società fossero poste a carico dell'Erario a seguito della revoca del sequestro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato il provvedimento del Tribunale di Lecce che aveva ritenuto le prestazioni del professionista funzionali all'interesse e alla redditività della M.SLOT S.r.l. (attività operative quali controllo acquisti carburante, gestione cassa giornaliera, versamento monete, rapporti con ditte di trasporto valori), qualificandole come spese di gestione gravanti sulla società e non rimborsabili dall'Erario. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale basata su contratto di lavoro, buste paga e natura effettiva delle mansioni svolte, e ha condannato la ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati
Definisce la figura del coadiutore come soggetto tecnico organizzato dall'amministratore giudiziario sotto la sua responsabilità; i coadiutori collaborano direttamente all'esercizio del munus publicum dell'amministratore giudiziario e, se così qualificati, i relativi onorari sono imputabili all'Erario.
art. 42, d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce che, in caso di revoca del sequestro, i compensi e i rimborsi spettanti all'amministratore giudiziario e ai suoi coadiutori sono posti a carico dell'Erario, ma distingue tali spese da quelle dei collaboratori le cui prestazioni sono funzionali alla conservazione e alla redditività dei beni aziendali e, pertanto, gravano sulla gestione dell'azienda (non rimborsabili dall'Erario).
art. 41, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Consente che l'amministratore giudiziario, in qualità di rappresentante legale della società sottoposta a sequestro, svolga atti gestionali e possa stipulare contratti; la sottoscrizione del rapporto di lavoro da parte dell'amministratore giudiziario è significativo ai fini della qualificazione del rapporto come dipendente della società.
art. 104-bis, comma 1-bis, disposizioni attuative codice proc. pen.
Opera richiamo all'applicabilità dell'art. 42 del d.lgs. 159/2011 nella materia delle misure di prevenzione, confermando il regime di imputazione delle spese in caso di revoca del sequestro.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma citata in ordine alla condanna alle spese processuali; il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Per stabilire se il compenso debba gravare sull'Erario o sulla società occorre valutare la natura effettiva dell'attività svolta (statica/pubblica vs dinamica/profitto aziendale), non solo la denominazione formale del rapporto.
- La qualifica di 'coadiutore' richiede che il soggetto svolga funzioni tecniche a supporto diretto dell'amministratore giudiziario nell'esercizio del munus publicum e che la sua nomina e organizzazione siano riconducibili all'ufficio di coadiuzione autorizzato dal giudice delegato.
- Le attività operative rivolte a garantire la conservazione, la gestione quotidiana e la redditività dell'impresa (es. controllo cassa, flussi monetari, rapporti commerciali) sono indicativi di un rapporto che comporta oneri di gestione a carico della società e non di spese di amministrazione giudiziaria rimborsabili dallo Stato.
- La prova documentale (contratto di lavoro, buste paga, deleghe di poteri, periodo temporale delle prestazioni) è decisiva: la Corte di legittimità tende a confermare la valutazione di merito se fondata su accertamenti documentali logici e non manifestamente illogici.
- Se la nomina o l'incarico è stato formalizzato dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante della società, ciò rafforza l'inquadramento come rapporto di lavoro/subordinazione della società e la relativa imputazione delle spese.
- In sede di opposizione o ricorso in cassazione, contestazioni predicate su valutazioni di fatto (natura concreta delle mansioni svolte) hanno minori possibilità di successo rispetto a questioni di diritto; conviene concentrare i mezzi di impugnazione su profili documentali e di diritto che possano dimostrare un errore giuridico nella qualificazione delle spese.
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