Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12137/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto la sostituzione della pena detentiva di un anno e otto mesi con lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare ai sensi delle norme sulle pene sostitutive (art. 53 L. 689/1981 e disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150/2022). La Corte di appello ha rigettato l'istanza ritenendo che, alla luce dei numerosi precedenti penali e del nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che aveva aggregato altre condanne, le pene sostitutive non fossero idonee alla rieducazione delle condannate. Le ricorrenti hanno contestato che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente considerato l'intera pena risultante dall'esecuzione concorrente anziché la sola pena inflitta con la sentenza irrevocabile del 27 maggio 2021 e che la motivazione fosse carente, contraddittoria e non avesse adeguatamente valutato la previsione dell'art. 58 L. 689/81 e i criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento alla Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale era incompleta e meramente incentrata sui precedenti penali, senza il necessario giudizio prognostico circa l'idoneità delle pene sostitutive a assicurare la rieducazione e la prevenzione di nuovi reati. Il giudice dell'esecuzione deve valutare, conformemente all'art. 58 L. 689/1981 e ai criteri dell'art. 133 c.p., la personalità del condannato, la condotta post delictum e, se utile, utilizzare i poteri istruttori di cui all'art. 545-bis c.p.p.; in assenza di una simile valutazione motivata la decisione va annullata e rinviata.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti

    Disciplina la procedura che il giudice deve seguire per proporre e decidere l'applicazione delle pene sostitutive subito dopo la pronuncia della sentenza e autorizza l'uso di poteri istruttori per acquisire elementi utili al giudizio prognostico.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (disciplina transitoria)

    Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti ... Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni ... può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive ... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

    Estende l'applicabilità delle nuove regole sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti e regola i termini e la titolarità dell'istanza al giudice dell'esecuzione.

  • art. 58 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Stabilisce i criteri di discrezionalità del giudice nell'applicare le pene sostitutive: devono risultare più idonee alla rieducazione del condannato e, con eventuali prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati; il giudice deve motivare la scelta e indicare la pena più idonea con il minor sacrificio della libertà personale.

  • art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Elenca le misure alternative alla detenzione (lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare, ecc.) che il giudice può valutare e applicare in sostituzione della pena detentiva.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena e i parametri che devono essere considerati anche in chiave prognostica nel giudizio volto a valutare l'idoneità delle pene sostitutive (personalità del condannato, modalità del fatto, attenuanti/agg gravanti, ecc.).

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Prevede categorie di reati per i quali sussistono limiti o divieti di certe misure; la sua assenza è una delle precondizioni per poter accedere alla sostituzione della pena.

  • art. 666 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione per le istanze presentate dopo l'irrevocabilità della sentenza.

  • art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di impugnazione)

    Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione invocate dalle ricorrenti per contestare violazioni di legge e carenze motivazionali.

Massime di principio

  • Verificare preliminarmente le precondizioni di ammissibilità: pena detentiva non superiore a quattro anni e assenza di condanna per reati esclusi (es. art. 4-bis O.P.).
  • Il giudice dell'esecuzione deve svolgere un giudizio prognostico motivato, ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p., che consideri non solo i precedenti penali e la gravità del fatto, ma anche la condotta post delictum, le condizioni personali e di vita e la concreta idoneità delle pene sostitutive a rieducare il condannato.
  • La sola enunciazione dei precedenti penali non è sufficiente a escludere la sostituzione: è necessario spiegare perché, in concreto, i precedenti rendano inefficace o inattuabile la pena alternativa.
  • Il giudice può e deve utilizzare i poteri istruttori (art. 545-bis c.p.p.) per acquisire elementi utili al giudizio prognostico quando le informazioni risultino insufficienti.
  • La scelta della pena sostitutiva deve essere motivata indicando perché quella specifica misura è la più idonea al reinserimento con il minor sacrificio della libertà personale, come richiede l'art. 58 L. 689/1981.
  • Una motivazione carente o meramente basata sui soli precedenti espone il provvedimento a annullamento in sede di legittimità e al rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.