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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27307/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di ottenere il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, cd. indennità De Maria, destinata a perequare il trattamento del personale universitario operante presso strutture ospedaliere rispetto al personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità. La Corte d’appello aveva negato il diritto ritenendo che la clausola di salvezza dell’art. 28 del CCNL comparto Sanità 2002/2005 consentisse l’applicazione delle precedenti tabelle solo se le superiori posizioni giuridiche ed economiche fossero già in atto alla data di entrata in vigore del contratto, non essendo sufficiente che il diritto fosse solo maturato ma non ancora formalmente riconosciuto. Con il ricorso per cassazione la dipendente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la clausola andasse interpretata avendo riguardo alla data di sottoscrizione del CCNL, e non a quella di efficacia iniziale, così da escludere un effetto retroattivo della nuova tabella e salvaguardare i diritti già entrati nel patrimonio del dipendente. Con il secondo motivo invocava la violazione del giudicato, assumendo che il credito fosse già stato accertato in sede monitoria con decreto ingiuntivo non opposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha applicato il proprio precedente orientamento secondo cui, ai fini dell’art. 28 del CCNL 2002/2005, ciò che rileva è la data di sottoscrizione del contratto collettivo, non la sola data di decorrenza della sua efficacia, e i diritti perequativi già maturati prima di quella sottoscrizione restano tutelati, anche se l’adeguamento non era ancora stato materialmente ottenuto dall’ente. In coerenza con tale principio, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi al criterio interpretativo indicato e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1, l. n. 200/1974

    richiamato dalla ricorrente come fonte del quadro normativo applicabile al trattamento economico rivendicato, ma non è oggetto di specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 31, d.P.R. n. 761/1979

    fonte dell’indennità cd. De Maria, destinata a equiparare il trattamento del personale universitario operante presso strutture ospedaliere a quello del personale delle USL

  • D.M. 9.11.1982, tabella D

    richiamato quale parametro tabellare per la determinazione del trattamento perequativo

  • art. 51 CCNL comparto Università 1994/1997

    richiamato nel quadro delle disposizioni contrattuali invocate dalla ricorrente

  • art. 53 CCNL comparto Università 1998/2001

    richiamato nel quadro delle disposizioni contrattuali invocate dalla ricorrente

  • art. 28 CCNL comparto Sanità 2002/2005

    la clausola di salvezza va letta nel senso che conserva i diritti già acquisiti e tutela le posizioni giuridiche ed economiche maturate prima della sottoscrizione del contratto collettivo, con garanzia mediante assegno ad personam riassorbibile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione dei precedenti di legittimità seguiti dalla Corte

  • decreto ingiuntivo non opposto

    invocato come titolo idoneo a fondare il giudicato sul credito, ma il motivo è rimasto assorbito

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione di una clausola di salvaguardia contenuta in un contratto collettivo, il riferimento temporale decisivo può essere la data di sottoscrizione del contratto e non la sola data di decorrenza della sua efficacia, quando ciò sia necessario a evitare effetti retroattivi su diritti già maturati.
  • Se il lavoratore aveva già maturato, prima della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo, il diritto a un trattamento economico più favorevole sulla base della disciplina previgente, tale posizione entra nel suo patrimonio e non può essere compressa dalla nuova disciplina collettiva in assenza di un’espressa previsione di segno contrario.
  • La clausola che prevede il mantenimento dei diritti già acquisiti e, per le posizioni più favorevoli, un assegno ad personam riassorbibile, va interpretata in senso conservativo della posizione economica già maturata dal lavoratore.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per la soluzione decisiva della lite, i motivi ulteriori che presuppongono il rigetto del primo restano assorbiti.
  • In sede di legittimità, è ammissibile la censura che investe l’interpretazione di una clausola contrattuale o di un quadro normativo, mentre non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito della decisione di appello.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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