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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26164/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva confermato la condanna emessa dal Giudice di pace di Modica per il reato indicato nell'art. 636 cod. pen. (invasione/abbandono di animali). Il ricorrente deduce: (1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in quanto la condanna si sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni della parte civile e non sarebbe provata la volontarietà dell'abbandono (si sarebbe trattato di un mero sconfinamento); (2) mancata assunzione di prova decisiva e vizio di valutazione delle prove, richiamando una consulenza tecnica di parte che non avrebbe evidenziato danni al fondo e lamentando contraddittorietà della sentenza; (3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.); (4) intervenuta prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto sussistente la c.d. doppia conformità tra le decisioni di primo grado e di appello, con la conseguenza che la valutazione dei fatti e delle prove è stata considerata consolidata e non sindacabile in cassazione se i motivi sono reiterativi. I primi due motivi sono stati giudicati aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze già trattate in appello. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 53683/2017) che esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis nei procedimenti di competenza del giudice di pace. Il quarto motivo è aspecifico perché non dimostra in modo compiuto la maturazione della prescrizione (mancanza dell'analisi della successione procedimentale, atti interruttivi, circostanze rilevanti). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 636 cod. pen.

    Norma incriminatrice del reato contestato (richiamata quale titolo di reato oggetto della condanna in sede di merito)

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di trattare il ricorso in forma cartolare; richiamata nella sentenza come modalità di trattazione del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consent e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda per motivi di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui tale causa non è applicabile nei procedimenti di competenza del giudice di pace

  • art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    D.Lgs. 28/08/2000, n. 274

    Richiamato nel contesto del rapporto tra la disciplina della tenuità del fatto e il complesso sistema sostanziale e processuale previsto per i reati di competenza del giudice di pace; la Corte sostiene che la peculiarità del sistema impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis nei procedimenti di giudice di pace

  • Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017 (Pmp)

    Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il superamento dell'applicabilità dell'art. 131-bis nei procedimenti di competenza del giudice di pace; la sentenza di cassazione si è uniformata a tale principio

Massime di principio

  • Se la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado (doppia conforme) la Corte di cassazione non riesamina i fatti: i motivi che reiterano la medesima critica di merito sono aspecifici e inammissibili.
  • Le questioni di valutazione probatoria consolidate in sede di merito (attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, riscontri testimoniali, confessioni parziali) non sono sindacabili in cassazione a meno che non sia dedotto un vizio di diritto o di motivazione specificamente individuato.
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica, secondo le Sezioni Unite e orientamento successivo, nei procedimenti di competenza del giudice di pace; non può essere invocata in cassazione se il processo è sorto in quella sede.
  • La prescrizione va provata/documentata con la ricostruzione completa della sequenza procedimentale (titolo di reato, date di commissione, atti interruttivi, sospensioni, ecc.); non è sufficiente appellarsi al mero decorso del tempo.
  • In forma cartolare la Cassazione decide senza discussione orale: chi propone ricorso deve formulare motivi concreti, specifici e di diritto per evitare l'inammissibilità.

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