Cassazione Penale, Sentenza n. 14282/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo ha ritenuto responsabile di concorso in tentata rapina impropria aggravata, lesioni aggravate e resistenza. L'unico motivo focus del ricorso in Cassazione riguarda il vizio di motivazione relativo alla valutazione dell'individuazione fotografica compiuta dal teste Scala (appartenente all'Arma dei Carabinieri). La difesa aveva depositato motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, c.p.p., denunciando: inattendibilità del riconoscimento per suggestione delle informazioni sul coimputato Lettera; mancanza di descrizione specifica del ricorrente (solo una macchia sulla guancia) e difficoltà percettive date dalla dinamica dell'aggressione; la durata di venti giorni prima del riconoscimento; la natura in bianco e nero delle foto e la generale fallacia dell'identificazione fotografica rispetto a quella personale non effettuata. Ulteriori doglianze riguardavano la mancata riqualificazione del capo a) come tentativo di furto e la mancata valutazione dell'eventuale desistenza volontaria, nonché la richiesta di assoluzione rispetto ad altri reati per mancanza di contributo materiale o morale alla violenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo relativo al vizio di motivazione sull'individuazione fotografica. È emerso che l'attuale difensore aveva tempestivamente depositato motivi aggiunti in appello (13/02/2020) ma la Corte d'appello non li ha né esaminati né menzionati nella motivazione, omettendo anche il nominativo del difensore nell'intestazione della sentenza. La motivazione della Corte di merito è stata giudicata insufficiente a confutare le specifiche doglianze sulla pregnanza probatoria dell'individuazione, la quale era elemento decisivo per la condanna. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Le altre censure sono state assorbite in conseguenza del rinvio.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.1
menzionato nel capo introduttivo per ricorso trattato con contraddittorio scritto
utilizzato per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; evince che il procedimento ha seguito la modalità prevista dalla norma per lo svolgimento del giudizio
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
deposito di motivi nuovi in appello in data 13/02/2020
la norma ammette l'introduzione di motivi nuovi in appello se pertinenti; la Corte di Cassazione rileva che tali motivi aggiunti devono essere esaminati e specificamente valutati dalla Corte d'appello, pena il vizio di motivazione e l'annullamento
Massime di principio
- Quando l'identificazione di un imputato si fonda principalmente su un riconoscimento fotografico, il giudice deve valutare e motivare specificamente l'attendibilità di quel riconoscimento, tenendo conto di fattori come tempo intercorso, modalità, suggestione da informazioni esterne, qualità delle fotografie (es. bianco e nero) e mancanza di riconoscimento personale.
- Se la difesa deposita motivi aggiunti in appello ai sensi dell'art. 585 c.p.p., la Corte d'appello è tenuta a esaminarli e a darne conto nella motivazione: l'omissione integra vizio di motivazione rilevante in Cassazione e può determinare l'annullamento con rinvio.
- La motivazione deve essere congrua e puntuale quando un dato probatorio (qui il riconoscimento) è decisivo per la condanna; dichiarazioni generiche o sintetiche non sono sufficienti a respingere specifiche obiezioni difensive.
- Questioni di prova come l'affidabilità degli elementi identificativi hanno natura tale da poter incidere sulla qualificazione della responsabilità e, se non affrontate, rendono necessario un nuovo giudizio per il corretto accertamento.
- Le censure relative a questioni diverse (es. riqualificazione del fatto, desistenza volontaria, esclusione di contributo a fatti di violenza) possono rimanere assorbite se la Cassazione annulla la decisione per vizio procedurale e rinvia per nuovo esame complessivo.
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