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Sentenza

Sentenza del 26/07/2017 n. 18411 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Piemonte, deducendo la violazione dell'art. 1415 c.c. Ha sostenuto che l'accordo simulatorio relativo alla vendita del terreno, qualificata come simulazione assoluta, avrebbe dovuto essere opponibile all'Amministrazione finanziaria, poiché l'inopponibilità prevista dall'art. 1415, comma 1, c.c. riguarderebbe soltanto i terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti dal titolare apparente e non i terzi in generale, inclusa l'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. La censura è stata ritenuta inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva descritto nel ricorso il contenuto dell'accordo simulatorio, né indicato adeguatamente la sua collocazione processuale e gli elementi idonei a dimostrarne l'opponibilità all'Amministrazione. La Corte ha inoltre precisato che il fatto che l'Amministrazione e i giudici di merito avessero discusso l'inopponibilità della simulazione non rendeva automaticamente provata o incontestata l'esistenza della simulazione. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 1415, comma 1, codice civile

    La simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

    La norma disciplina l'opponibilità della simulazione ai terzi. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte non ha deciso definitivamente la questione interpretativa proposta dal contribuente, poiché il ricorso è stato rigettato per carenza di specificità e autosufficienza nella descrizione dell'accordo simulatorio e della sua rilevanza.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, codice di procedura civile

    Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda.

    Il ricorrente per cassazione deve indicare con precisione il documento rilevante, la sede processuale in cui è stato prodotto o allegato e riportarne il contenuto pertinente, consentendo alla Corte di valutare la censura sulla sola base del ricorso.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    La disposizione è stata invocata dal contribuente per denunciare la violazione dell'art. 1415 c.c.; tuttavia, la censura non è stata esaminata nel merito perché ritenuta preliminarmente inammissibile per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente richiamare genericamente un documento o un accordo: occorre indicarne la collocazione processuale e riportarne i passaggi rilevanti, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Chi sostiene che un contratto sia simulato deve dimostrare adeguatamente l'esistenza e il contenuto dell'accordo simulatorio; la mera allegazione della simulazione non rende il fatto provato o incontestato.
  • Quando la pretesa tributaria si fonda su un atto pubblico, un accordo privato contrario deve essere specificamente provato e deve essere chiarita la sua eventuale opponibilità all'Amministrazione finanziaria.
  • La Corte di cassazione può rigettare il ricorso per carenze formali o processuali senza decidere la questione sostanziale sull'interpretazione della norma invocata.
  • In situazioni analoghe, il ricorso deve distinguere chiaramente tra la prova dell'effettiva simulazione, l'opponibilità della simulazione al Fisco e l'eventuale incidenza della simulazione sulla determinazione della plusvalenza imponibile.

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