Sentenza n. 1823/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 10454-P del 29 settembre 2025, pratica n. 20250016798, notificato il 22 ottobre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio adottato dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad. Le censure riguardavano, in particolare, la valutazione del requisito economico necessario per il soggiorno e la documentazione relativa alla prenotazione dell'alloggio. Il ricorrente contestava l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione amministrativa, sostenendo che la propria disponibilità economica dovesse essere valutata alla luce della soglia normativa prevista per il primo anno di corso e della documentazione prodotta, senza pretendere un'indeterminata capienza patrimoniale. Il giudice rileva inoltre che l'Amministrazione non aveva eseguito il riesame disposto nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondati i profili relativi alla valutazione del requisito economico, precisando che i mezzi di sussistenza devono essere verificati secondo la soglia prevista dalla lett. B) del punto 15 dell'Allegato A al d.m. 850/2011 e dal punto 2, parte II, della circolare MIUR del 15 aprile 2025, pari a euro 534,41 mensili e a euro 6.947,33 annuali per l'anno accademico 2025-2026. L'Amministrazione non può sostituire tale parametro con una generica e indeterminata verifica della capienza patrimoniale. È sufficiente dimostrare la possibilità di mantenersi durante il primo anno di studi, ferma la possibilità di svolgere un lavoro regolare a tempo parziale; la verifica dei mezzi per gli anni successivi spetta alla Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. I redditi degli altri familiari, pur non essendo direttamente computabili per il superamento della soglia, devono essere considerati per valutare l'effettività e la solidità della provvista economica. L'istruttoria e la motivazione sul requisito economico sono state ritenute insufficienti. Anche la prenotazione dell'alloggio doveva essere riesaminata alla luce delle ulteriori allegazioni. Ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva eseguito il riesame disposto cautelarmente, circostanza valutabile ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata esecuzione del riesame disposto nella fase cautelare è stata valorizzata dal giudice nella decisione.
lett. B) del punto 15 dell'Allegato A al d.m. 850/2011
Individua i mezzi economici di sussistenza da dimostrare per il visto d'ingresso per motivi di studio.
punto 2, parte II, della Circolare MIUR del 15 aprile 2025
Tali mezzi sono quantificati nell'importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell'anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali
Fissa per l'anno accademico 2025-2026 la soglia economica rilevante per il mantenimento dello studente durante il primo anno.
Massime di principio
- Nella valutazione del requisito economico per il visto d'ingresso per motivi di studio, l'Amministrazione deve applicare il parametro normativo quantificato dalla disciplina vigente e non può richiedere, in sua sostituzione, una generica o indeterminata dimostrazione di capienza patrimoniale.
- Per il rilascio del visto per studio è sufficiente che lo straniero dimostri di poter provvedere al proprio mantenimento durante il primo anno del corso di studi; la verifica dei mezzi di sostentamento per gli anni successivi è rimessa alla Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
- I redditi dei familiari, pur non essendo direttamente computabili ai fini del raggiungimento della soglia economica prevista, devono essere considerati dall'Amministrazione nella valutazione dell'effettività e della solidità complessiva della provvista economica.
- Un diniego di visto fondato sul requisito economico è illegittimo quando l'istruttoria e la motivazione non considerano la documentazione prodotta secondo i parametri normativi applicabili e quando omettono di riesaminare anche gli elementi relativi alla disponibilità dell'alloggio.
- La mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, del riesame disposto nella fase cautelare può essere valorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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