Cassazione Civile, Ordinanza n. 22018/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda riguarda l'ammissione al passivo fallimentare di un credito bancario assistito da ipoteca, derivante da un rapporto di conto corrente con apertura di credito. La banca aveva chiesto l'ammissione di oltre 1,5 milioni di euro in via ipotecaria e al relativo grado. Il giudice delegato aveva ammesso al privilegio ipotecario la quota capitale, mentre aveva collocato al chirografo una consistente quota di interessi maturati sino al 31.12.2013; inoltre aveva riconosciuto solo gli interessi maturati dopo il 19.2.2014, mentre gli interessi moratori erano stati ammessi al tasso legale perché il contratto non indicava, secondo il giudice, una specifica pattuizione del tasso di mora. Il Tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca/cessionaria, ha confermato tale impostazione. Con il ricorso per cassazione la parte istante ha dedotto: 1) violazione dell'art. 54 l. fall. e dell'art. 2855 c.c., in relazione all'art. 120 TUB e alla delibera CICR 9 febbraio 2000, sostenendo che, trattandosi di apertura di credito in conto corrente con capitalizzazione degli interessi, il saldo avrebbe dovuto essere considerato unitariamente come capitale sino al giro a sofferenza e che gli interessi non avrebbero potuto essere scorporati e degradati al chirografo; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere il Tribunale considerato la dedotta natura di capitale del saldo al momento del giro a sofferenza e la pretesa pattuizione contrattuale di un tasso moratorio convenzionale pari al 6,829%; 3) ulteriore omesso esame, perché nella nota di iscrizione ipotecaria sarebbe stato indicato il tasso annuo pattuito e l'ipoteca sarebbe stata capiente anche per la quota interessi contestata; 4) censura finale sulla natura integralmente capitale dell'esposizione debitoria, assunta come frutto dell'utilizzo della provvista e dei successivi rientri; 5) con il secondo motivo, violazione degli artt. 1224 e 2855 c.c. per il mancato riconoscimento degli interessi di mora al tasso convenzionale, anziché al tasso legale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la capitalizzazione degli interessi nel conto corrente e la qualificazione del rapporto come apertura di credito potrebbero trasformare gli interessi in capitale ai fini della prelazione ipotecaria: una pattuizione interna al rapporto non può incidere sulla disciplina dell'art. 2855 c.c., che richiede l'indicazione della misura degli interessi nella nota di iscrizione per il riconoscimento del privilegio a tutela dei terzi. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure formulate come omesso esame di fatti decisivi, perché esse miravano in realtà a contestare la valutazione di argomentazioni e documenti compiuta dai giudici di merito, senza individuare un vero fatto storico decisivo omesso; quanto alla nota ipotecaria, il motivo difettava di autosufficienza e pretendeva una nuova lettura dei documenti, non consentita in cassazione. Inammissibile è stata ritenuta anche la doglianza sugli interessi moratori convenzionali, perché implicava una nuova interpretazione del contratto e degli atti di causa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54 l. fall.
richiamato quale norma di coordinamento con la disciplina della prelazione ipotecaria nell'insinuazione al passivo; non consente di derogare ai presupposti dell'art. 2855 c.c.
art. 2855 c.c.
ai fini del privilegio ipotecario gli interessi sono assistiti dalla prelazione solo se la misura risulta indicata nella nota di iscrizione; una pattuizione contrattuale di capitalizzazione non può mutare la natura degli interessi verso l'esterno e verso i terzi.
art. 120 d.lgs. n. 385/1993
invocato dalla ricorrente in tema di capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, ma ritenuto non idoneo a incidere sul regime della prelazione ipotecaria.
delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, art. 2
richiamata dalla ricorrente per sostenere la legittimità della capitalizzazione, ma considerata irrilevante rispetto al requisito formale dell'indicazione degli interessi nella nota ipotecaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per veicolare le censure di violazione di legge, ma nel caso di specie le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili perché in realtà miravano a una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non per la mancata considerazione di argomentazioni o di singoli elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiede l'indicazione specifica degli atti e documenti richiamati; la sua omissione determina difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in coerenza con l'onere di specificazione del ricorrente.
art. 1224 c.c.
richiamato per contestare la misura degli interessi moratori, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché imponeva una nuova lettura del contratto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La capitalizzazione interna degli interessi in un rapporto bancario non consente, di per sé, di considerare come capitale ciò che, ai fini della prelazione ipotecaria verso i terzi, resta interesse: il privilegio ex art. 2855 c.c. presuppone la specifica indicazione della misura degli interessi nella nota di iscrizione ipotecaria.
- In sede di ammissione al passivo, il creditore ipotecario che invochi la prelazione sugli interessi deve verificare e dimostrare che la nota di iscrizione contenga gli elementi idonei a identificarne la misura; in mancanza, gli interessi restano degradati al chirografo.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata confutazione di singole argomentazioni difensive né l'omessa valutazione di tutte le risultanze documentali.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del contenuto dei documenti o del contratto sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale; una censura che richieda tale rivalutazione è inammissibile.
- La deduzione di un tasso moratorio convenzionale richiede una specifica base contrattuale chiaramente riferibile agli interessi di mora; una clausola generica sugli interessi dovuti sulle somme a debito può non essere sufficiente a fondare il tasso di mora pattuito.
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