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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43195/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 7/03/2024 che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere applicata il 19/02/2024 dal Giudice per le indagini preliminari a carico di Paolo Bova per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110, 416-bis c.p.). Il Pubblico ministero deduceva inosservanza ed errata applicazione della legge e vizi di motivazione: secondo l'accusa il Tribunale non avrebbe dato adeguato rilievo ai rapporti relazionali dell'indagato e avrebbe trascurato elementi quali le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Danieli e conversazioni captate dal cugino Arturo Bova, da cui emergerebbe la disponibilità di Paolo Bova a fare da tramite tra imprese estorte e i vertici della cosca, la messa a disposizione di un capannone per incontri, partecipazioni a eventi in rappresentanza della cosca e indicazioni che lo qualificavano come affiliato o contiguo alla consorteria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, la censura non può consistere in una rivalutazione di merito dei fatti ma deve documentare la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione. Il Collegio del riesame aveva esaminato analiticamente le dichiarazioni del collaboratore e le intercettazioni, ritenendo le prime generiche e prive di specificità (assenza di indicazione di imprese, periodi, riscontri contabili e documentali sul meccanismo di sovrafatturazione) e le intercettazioni interpretabili più come espressione di soggezione o sottomissione che di un rapporto paritario e collusivo con la cosca. Inoltre, i riscontri documentali sulle aggiudicazioni di appalti non confermavano un monopolio. La Suprema Corte ha quindi giudicato che il ricorso non ha indicato specifici punti della motivazione da disarticolare e si è limitato a richiedere una diversa valutazione di merito, cosa non consentita in sede di legittimità. Essendo parte pubblica ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non ha avuto conseguenze sanzionatorie nei confronti del Pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato nel capo di imputazione per concorso di persone nel reato; usato come riferimento al concorso nelle condotte contestate.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso richiamata nell'accusa a supporto del reato di cui il ricorrente sostiene il concorso esterno dell'indagato.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro procedurale relativo alla valutazione degli indizi nel giudizio cautelare; il Tribunale ha ritenuto che, nei termini richiesti da tale articolo, gli elementi non fossero idonei a sostenere la misura per concorso esterno.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti; Sez. 6, n. 11194 dell'08/03/2012, Lupo)

    Rv. 270628 - 01; Rv. 252178 - 01

    Richiami giurisprudenziali che puntualizzano i limiti dell'impugnazione in Cassazione delle misure cautelari personali: è ammessa solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per diversa valutazione di merito dei fatti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo per vizio di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per rivedere la valutazione di merito degli indizi.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere specifiche e corredate da indicazioni puntuali (soggetti, tempi, modalità, riscontri documentali) per poter sorreggere misure cautelari gravi come il carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.
  • Le intercettazioni e i dialoghi ambivalenti devono essere interpretati con cautela: frasi che possono denotare soggezione o minaccia non implicano automaticamente un rapporto paritetico e collusivo tra imprenditore e consorteria mafiosa.
  • Il giudice del riesame deve fornire motivazione analitica e confrontarsi con gli elementi probatori; la Corte di Cassazione verifica soprattutto la congruenza logica e giuridica di tale motivazione, non la riconsiderazione puntuale delle risultanze probatorie.
  • La parte pubblica che impugna deve indicare specificamente i passaggi motivazionali viziati; censure generiche che chiedono una diversa valutazione degli elementi sono inammissibili.

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