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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07836/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'imposta di registro dovuta sulla registrazione di una sentenza della Corte d'appello resa in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio. Il contribuente, comproprietario di terreni espropriati, contesta la pretesa tributaria perché l'Ufficio ha applicato due aliquote distinte, 12% e 9%, ritenute inconferenti rispetto alla natura della decisione giudiziaria; egli sostiene che l'aliquota corretta fosse quella dell'1%, o in subordine del 3%. La CTR aveva ritenuto corretta l'applicazione del 3%, valorizzando un precedente di legittimità e qualificando la sentenza come decisione che impone il pagamento di una somma di denaro. In Cassazione il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 8, lett. b), Tariffa parte I allegata al d.P.R. 131/1986, censurando la motivazione della CTR e sostenendo che la giurisprudenza di legittimità più recente ha qualificato tali sentenze come meri accertamenti soggetti all'aliquota dell'1%. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. per il regime delle spese, assumendo che, essendo stata solo parzialmente riformata la decisione di primo grado, la controparte dovesse essere condannata alle spese.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo applicabile l'aliquota proporzionale dell'1% e non quella del 3%, perché la sentenza resa all'esito dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna al pagamento. Il secondo motivo viene respinto: le spese dell'intero giudizio sono compensate in ragione del consolidamento in corso di causa dell'orientamento di legittimità poi recepito dalla decisione. La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente, annulla l'atto impositivo e riconosce dovuta l'imposta di registro nella misura dell'1% sull'intero compendio immobiliare oggetto dell'avviso impugnato, compensando le spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 8, lett. b), Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    non applicabile alla sentenza di opposizione alla stima, perché la decisione non ha natura di condanna al pagamento di una somma di denaro, ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

  • art. 8, lett. c), Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    si applica alle sentenze che, all'esito dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di occupazione legittima, accertano l'esatto ammontare dell'indennità e dispongono il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, con imposta proporzionale dell'1%

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato come parametro di legittimità del primo motivo, relativo a violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per il secondo motivo, relativo alla denunciata violazione dell'art. 91 c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte esclude la condanna alle spese della controparte e dispone la compensazione dell'intero giudizio in ragione dell'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale

  • art. 384 c.p.c.

    evocato implicitamente nella decisione nel merito dopo la cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti in fatto

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la sentenza che definisce l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di occupazione legittima, accertandone l'esatto ammontare e disponendo il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna.
  • Per le sentenze aventi tale natura si applica l'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
  • L'ordine di deposito della somma non costituisce il petitum dell'opposizione alla stima né un'attribuzione patrimoniale in favore dell'espropriato, ma un adempimento accessorio del procedimento espropriativo, funzionale anche alla tutela di terzi creditori e alla fase amministrativa di svincolo.
  • Quando in corso di causa si consolida un orientamento di legittimità favorevole alla tesi poi accolta, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese del giudizio, anche se la parte risulta vittoriosa nel merito.
  • In presenza di una questione di puro diritto e quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta di registroSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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