Ordinanza n. 3306/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nell'area B del casellario informatico dei contratti pubblici della determinazione di risoluzione contrattuale adottata dalla stazione appaltante
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'ANAC ha disposto l'annotazione nel casellario informatico della risoluzione contrattuale comunicata dalla stazione appaltante, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale, lamentando di non avere potuto replicare alle controdeduzioni della stazione appaltante del 30 marzo 2026, contenenti fatti nuovi, e di non essere stata ascoltata in audizione. Ha inoltre denunciato l'assenza di un'effettiva istruttoria e il carattere tautologico della motivazione. Nel merito sostanziale, ha contestato che gli eventi posti a fondamento della risoluzione — taglio non autorizzato di vegetazione in zona vincolata, ritardi nell'esecuzione, sinistro di cantiere, chiusura feriale anticipata, mancata ripresa dei lavori e mancato aggiornamento del cronoprogramma — potessero integrare un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.; ha sostenuto, altresì, che alcuni ritardi fossero imputabili a terzi e che fosse stata travisata la propria disponibilità a una risoluzione consensuale, interpretata come ammissione di responsabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza di profili di manifesta fondatezza. Quanto al contraddittorio, ha rilevato che la ricorrente aveva comunque depositato una memoria il 15 aprile 2026 per confutare le repliche della stazione appaltante e che queste ultime non sembravano avere inciso sul testo dell'annotazione. Ha escluso che il procedimento ANAC comporti un diritto incondizionato a una sequenza indefinita di memorie, repliche e controrepliche, dovendo il contraddittorio avere un fisiologico momento di chiusura. Le ulteriori censure riguardanti la gravità degli inadempimenti non sono state ritenute idonee a sorreggere la cautela, poiché non contestavano l'effettivo accadimento degli eventi, ma investivano la valutazione sostanziale della gravità dell'inadempimento. Tale valutazione spetta alla stazione appaltante che ha adottato la risoluzione contrattuale e, in caso di contestazione, al giudice ordinario; l'ANAC, nell'esercizio del potere di annotazione, non deve sovrapporsi a tale valutazione, salvo palesi deviazioni procedimentali o circostanze fattuali straordinarie tali da rendere inutile l'annotazione ai fini della verifica dell'affidabilità dell'operatore. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 19 gennaio 2027. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle controparti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti di manifesta fondatezza.
art. 1455 c.c.
È stato invocato dalla ricorrente quale parametro della gravità dell'inadempimento contrattuale; il TAR ha ritenuto che la relativa valutazione non rientri nel potere di annotazione dell'ANAC.
Massime di principio
- Nel procedimento di annotazione nel casellario informatico ANAC, il contraddittorio procedimentale non attribuisce all'operatore economico un diritto incondizionato a replicare a ogni successiva interlocuzione della stazione appaltante: il procedimento non è strutturato come un processo e deve poter giungere a un fisiologico momento di chiusura istruttoria.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale posto a fondamento della risoluzione spetta alla stazione appaltante che ha adottato l'atto risolutorio e, in caso di contestazione della risoluzione, al giudice ordinario; tale valutazione non può essere ordinariamente trasferita all'ANAC nell'ambito del procedimento di annotazione.
- Il sindacato sull'annotazione ANAC deve concentrarsi sull'effettivo accadimento dei fatti segnalati e sulla loro rilevanza ai fini della valutazione di affidabilità dell'operatore, senza consentire all'Autorità di sovrapporsi alla stazione appaltante nella qualificazione della gravità dell'inadempimento, salvo palesi deviazioni procedimentali o circostanze fattuali straordinarie che rendano inutile l'annotazione.
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