Cassazione Penale, Ordinanza n. 30475/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto da un imputato avverso una decisione della Corte d'appello di Milano, ma prima della decisione finale l'imputato e il difensore hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi verificato che l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in ragione della rinuncia. La parte civile, costituita nel procedimento con memoria difensiva, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite. La questione centrale non riguardava il merito del reato, ma gli effetti processuali della rinuncia all'impugnazione e la regolazione delle spese in favore della parte civile, considerando che la rinuncia non le era stata tempestivamente comunicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia da parte dell'imputato e del difensore. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, poiché la parte civile era già intervenuta nel procedimento e non risultava che la rinuncia le fosse stata comunicata, la Corte ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, quando ritualmente intervenuta, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Chi rinuncia al ricorso deve indicare le ragioni della rinuncia, poiché la loro mancata indicazione può incidere sulle conseguenze economiche del provvedimento.
- L'imputato che intenda rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile costituita; in difetto, resta tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel grado.
- Quando il processo di legittimità si chiude per inammissibilità dovuta a rinuncia, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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