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Sentenza

Sentenza del 27/05/2016 n. 10997 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso tre atti di recupero, per complessivi Euro 16.854,97 tra credito, interessi e sanzioni, relativi a crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsti dalla L. n. 388 del 2000, art. 7. Il recupero era fondato sulla violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare sulla mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, comunque, sulla mancata comunicazione della nomina all'Ispettorato del lavoro e alla ASL. La società sosteneva che l'omessa comunicazione non costituisse una violazione idonea a determinare la revoca del beneficio, anche perché gli organi competenti non avevano applicato sanzioni, e contestava inoltre la valutazione della prova relativa alla nomina.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha chiarito che i requisiti previsti dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 5, sono condizioni necessarie per acquisire e mantenere il diritto al credito d'imposta e possono essere verificati successivamente dall'Amministrazione finanziaria. La mancata comunicazione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli organi competenti integra, di per sé, una violazione ostativa alla permanenza del beneficio, indipendentemente dall'eventuale applicazione di una sanzione amministrativa o penale. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 3.000 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 5

    Prevede i requisiti necessari affinché l'incremento occupazionale generi il diritto al credito d'imposta, inclusa l'osservanza delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

    I requisiti devono sussistere congiuntamente e possono essere controllati ex post dall'Amministrazione finanziaria. La loro mancanza legittima il recupero del credito utilizzato in compensazione, anche senza che sia necessario dimostrare l'applicazione di una specifica sanzione da parte degli organi di vigilanza.

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 7

    Prevede un'autonoma causa di revoca collegata all'accertamento di violazioni fiscali, contributive o in materia di salute e sicurezza che abbiano comportato sanzioni superiori a Euro 2.582,28.

    La disposizione opera in un ambito distinto rispetto al comma 5: la soglia sanzionatoria riguarda la specifica causa di revoca del comma 7 e non costituisce una condizione necessaria per il recupero del credito fondato sulla carenza dei requisiti originari o permanenti previsti dal comma 5.

  • D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8, comma 11

    Richiede la comunicazione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli organi competenti, tra cui l'Ispettorato del lavoro e la ASL.

    La mancata comunicazione costituisce una violazione autonoma e rilevante ai fini della permanenza dell'agevolazione fiscale, anche se la nomina del responsabile sia stata effettivamente effettuata.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4

    Impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso per cassazione si fonda.

    La società non ha prodotto in cassazione il documento che avrebbe dimostrato la nomina del responsabile della sicurezza; tale carenza documentale ha reso comunque non esaminabile utilmente la relativa doglianza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Riguarda rispettivamente la violazione o falsa applicazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo.

    Le censure della società sono state ritenute infondate: la decisione regionale aveva individuato correttamente la violazione normativa e si era basata su un fatto ritenuto non controverso, ossia la mancata comunicazione agli organi competenti.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale è subordinata al rispetto di obblighi in materia di salute e sicurezza, tali obblighi devono essere adempiuti integralmente e documentati, anche se non è stata applicata una sanzione dagli organi di vigilanza.
  • Occorre distinguere tra la mancanza dei requisiti necessari per ottenere o mantenere il beneficio e le autonome cause di revoca subordinate al superamento di una determinata soglia sanzionatoria: la soglia prevista per una specifica causa di revoca non si applica automaticamente alle altre.
  • La nomina di un responsabile della sicurezza non è sufficiente se la normativa impone anche una comunicazione formale agli organi competenti; l'omissione di tale comunicazione può comportare la perdita dell'agevolazione.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve conservare e produrre la prova documentale sia della nomina sia dell'avvenuta comunicazione, inclusi ricevute, protocolli o altri elementi idonei a dimostrare l'adempimento.
  • L'Amministrazione finanziaria può verificare successivamente il rispetto delle condizioni dell'incentivo e recuperare il credito indebitamente utilizzato quando accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti.

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