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Sentenza

Sentenza n. 294/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 75/24 emessa e pubblicata il 29.2.2024 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 8.3.2024, non impugnata, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza civile passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 75/2024 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, quantificate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, poiché l'Amministrazione ha adempiuto soltanto dopo l'introduzione del giudizio. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese processuali: se l'adempimento amministrativo interviene soltanto dopo l'introduzione del giudizio, l'amministrazione può essere condannata alla rifusione delle spese e al rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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