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Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento della Cat. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Perugia del -OMISSIS-, concernente irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente; - del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti del-OMISSIS- rivolta alla Questura di Perugia.

Giustizia amministrativa202600248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Perugia recante l’irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato, nonché il silenzio sull’istanza di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha dichiarato irricevibile, per difetto dei presupposti, la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione ha ritenuto decisiva la circostanza che la domanda di protezione fosse stata formalizzata dopo la data prevista dall’art. 7 del d.l. 20/2023 quale limite temporale per l’applicazione della disciplina previgente. Il ricorrente ha dedotto che, prima di tale data, aveva già chiesto alla Questura un appuntamento per presentare la domanda e aveva ricevuto, tramite il sistema di messaggistica WhatsApp allora utilizzato dall’ufficio, la convocazione per la successiva formalizzazione. Secondo il ricorrente, l’art. 7, comma 2, considera sufficiente non soltanto la presentazione dell’istanza, ma anche la previa ricezione dell’invito alla sua presentazione. L’Amministrazione ha sostenuto che potesse rilevare esclusivamente la presentazione formale dell’istanza e che una comunicazione informale via WhatsApp non fosse riconducibile all’Amministrazione né idonea a documentare un atto ufficiale. È stato inoltre impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha interpretato l’art. 7, comma 2, del d.l. 20/2023 nel senso che la disciplina previgente resta applicabile, oltre che alle istanze di protezione presentate entro il termine previsto, anche ai casi in cui, entro tale termine, lo straniero abbia ricevuto l’invito della Questura a presentare l’istanza. La disposizione deve essere letta considerando la necessità che la formalizzazione della domanda avvenga mediante un appuntamento fissato dalla Questura e la conseguente impossibilità di imputare allo straniero il ritardo dipendente dai tempi organizzativi dell’ufficio. Nel caso concreto, la schermata dei messaggi WhatsApp prodotta dal ricorrente dimostrava la richiesta di appuntamento e la successiva convocazione. L’Amministrazione non aveva contestato né l’utilizzo all’epoca di tale canale di comunicazione, né la titolarità del numero telefonico, né la genuinità degli elementi probatori. Il Collegio ha quindi ritenuto provato, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., che l’invito fosse stato ricevuto entro il termine utile. La Questura, avendo considerato soltanto la data di formalizzazione della domanda e non anche la ricezione dell’invito, ha illegittimamente negato la rilevanza della disciplina transitoria. Il provvedimento è stato annullato e la Questura è stata condannata a riesaminare l’istanza di conversione nel rispetto dei principi affermati. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023

    La disciplina previgente è fatta salva "per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente".

    La disciplina previgente sulla conversione resta applicabile non solo quando la domanda di protezione sia stata formalmente presentata entro il termine, ma anche quando, entro quel termine, lo straniero abbia ricevuto dalla Questura l’invito a presentarla. La previsione mira a neutralizzare i tempi di attesa dell’appuntamento dipendenti dall’organizzazione dell’ufficio.

  • art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    La norma, nella formulazione previgente richiamata dal giudice, consentiva la conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro; l’art. 7 del d.l. 20/2023 ne ha abrogato la lettera a), dettando un regime transitorio.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di ritenere provata l’utilizzazione del sistema di messaggistica WhatsApp e l’avvenuto invito alla presentazione dell’istanza, in assenza di contestazioni specifiche dell’Amministrazione sugli elementi probatori prodotti.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando una disciplina transitoria salva il regime previgente nei casi in cui lo straniero abbia ricevuto, entro il termine stabilito, l’invito della Questura a presentare un’istanza, la rilevanza dell’invito non è subordinata alla successiva formalizzazione della domanda entro il medesimo termine.
  • Il ritardo nella formalizzazione della domanda di protezione internazionale o speciale, quando dipende dalla data dell’appuntamento fissata dalla Questura, non può essere imputato allo straniero che abbia manifestato tempestivamente la propria volontà e abbia ricevuto entro il termine l’invito a presentare l’istanza.
  • Ai fini della prova dell’invito della Questura, può assumere rilievo una comunicazione trasmessa tramite un sistema di messaggistica telefonica utilizzato dall’ufficio, qualora gli elementi prodotti siano coerenti e l’Amministrazione non contesti specificamente l’utilizzo del canale, la titolarità dell’utenza o la genuinità della comunicazione.
  • È illegittimo il diniego di conversione fondato esclusivamente sulla data di formalizzazione dell’istanza, qualora l’Amministrazione ometta di esaminare la distinta ipotesi transitoria costituita dalla previa ricezione dell’invito della Questura alla presentazione della domanda.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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