Ordinanza n. 62/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni della Giunta comunale recanti indirizzi per il riordino delle concessioni demaniali marittime
Esito
La controversia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato due deliberazioni della Giunta del Comune di Celle Ligure, aventi a oggetto indirizzi per il riordino delle concessioni demaniali marittime comunali, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti, conseguenti o connessi. Dall’ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice rileva soltanto che, considerata la risalenza della controversia e l’assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito, occorre verificare l’attualità dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e l’eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.
La decisione
Il TAR non decide il merito della controversia e dispone incombenti istruttori. La parte ricorrente deve precisare motivatamente, entro il 31 ottobre 2026, se permanga l’interesse alla decisione di merito; in caso affermativo, deve aggiornare e documentare la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Anche il Comune resistente deve verificare la completezza della propria attività difensiva, riferire su eventuali sopravvenienze e segnalare circostanze idonee a evidenziare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che la mancata ottemperanza agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento anche probatorio della possibile sopravvenuta carenza di interesse; in particolare, l’inerzia della parte ricorrente dopo l’ordinanza istruttoria potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese è resa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
La mancata attività processuale della parte, soprattutto dopo un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse, può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 64 c.p.a.
valutando il comportamento processuale delle parti
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice anche quale elemento di prova ai fini dell’accertamento della permanenza o meno dell’interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
valutando il comportamento processuale delle parti
L’inerzia processuale può assumere rilievo nella valutazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, per la risalenza della causa e l’assenza di attività processuale recente, sorgono dubbi sulla permanenza dell’interesse alla decisione di merito, il giudice può disporre un’apposita istruttoria per chiedere alle parti di aggiornare la situazione fattuale e processuale.
- La parte ricorrente che, dopo un’ordinanza istruttoria espressamente diretta ad accertare la permanenza dell’interesse, rimanga inerte può manifestare implicitamente ma inequivocabilmente il proprio disinteresse attuale alla definizione della controversia; tale inerzia può fondare la dichiarazione di improcedibilità.
- Il giudice può valutare il comportamento processuale delle parti quale elemento anche probatorio per accertare la sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di possibili sopravvenienze incidenti sull’utilità della pronuncia, il giudice può richiedere sia al ricorrente sia all’amministrazione resistente di riferire e documentare gli atti e i fatti successivi all’instaurazione del giudizio.
Come è indicizzato
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