Cassazione Penale, Sentenza n. 6994/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso del PM inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso era effettivamente limitato al capo o) e mirava alla riforma della decisione sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 640quater c.p.), mentre l'ordinanza impugnata riguardava la misura personale (arresti domiciliari). Perciò mancava la corrispondenza tra il provvedimento contestato e le censure svolte nel ricorso, con conseguente inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM aveva proposto appello contro l'ordinanza del GIP che aveva respinto, per carenza di gravi indizi, la richiesta di applicazione della misura personale degli arresti domiciliari nei confronti di Salvatore Scordamaglia e la richiesta di sequestro preventivo (misura reale) nei confronti della Scordamaglia Carburanti; il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l'appello del PM. Il ricorso in Cassazione denunciava, tra l'altro, erronea applicazione della legge penale, violazioni di norme processuali e vizio di motivazione del Tribunale nel dichiarare l'inammissibilità, sostenendo che l'appello aveva sollevato censure specifiche sull'assenza di indizi e che la materia delle misure reali richiede valutazioni e motivazioni distinte rispetto a quelle personali.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata la differenza tra esigenze cautelari personali e quelle rilevanti per misure reali; la Corte sottolinea che bisogna considerare distintamente le esigenze cautelari previste da questa norma rispetto a quelle del sequestro preventivo
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte evidenzia che le esigenze e i presupposti del sequestro sono diversi da quelli delle misure personali
art. 640bis c.p.
Richiamata come norma penale collegata alla confisca per il reato contestato; inserita tra le disposizioni pertinenti al sequestro preventivo finalizzato alla confisca
art. 640quater c.p.
il ricorso viene proposto limitatamente al delitto di cui al capo o) e, in particolare, con riferimento al sequestro preventivo diretto o per equivalente ai sensi dell'art. 640quater c.p.
La parte ricorrente si era espressamente limitata a censire la responsabilità collegata al reato di cui al capo o) e al relativo strumento di sequestro per confisca; la Corte ha richiamato ciò per rilevare la mancata corrispondenza tra il gravame proposto e l'ordinanza impugnata
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamata riguardo alle forme di fissazione dell'udienza di trattazione (il procedimento era stato fissato nei sensi di questo articolo anziché dell'art. 127)
art. 127 cod. proc. pen.
Citato per contrasto rispetto all'art. 611 sulle modalità di discussione; utile a ricostruire la procedura seguita
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma procedurale che ha disciplinato la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; usata per il procedimento davanti alla Corte
Massime di principio
- Il ricorso (o l'appello) deve essere congruamente rivolto e specifico rispetto al provvedimento impugnato: se si impugna un'ordinanza relativa a una misura personale ma il gravame riguarda soltanto una misura reale (o viceversa), l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per difetto di corrispondenza.
- Deve essere chiaro e specifico l'oggetto dell'impugnazione (quale capo di imputazione e quale misura) e devono essere indicate censure dirette e motivate contro le argomentazioni del primo giudice; mere ripetizioni della richiesta iniziale o generiche deduzioni possono determinare l'inammissibilità.
- Le misure personali e le misure reali (sequestro preventivo) hanno presupposti, finalità ed esigenze cautelari distinti: le argomentazioni sull'una non si sostituiscono automaticamente a quelle sull'altra e vanno quindi trattate separatamente nel processo di impugnazione.
- In sede di impugnazione è importante dettagliare il percorso logico e probatorio che si ritiene errato nel provvedimento di merito (indicando quali elementi di fatto o di diritto mostrano la carenza o la presenza dei requisiti), per evitare decadenze formali o dichiarazioni di inammissibilità.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è essenziale verificare la corrispondenza tra il motivo di impugnazione, il capo di imputazione richiamato e il numero/oggetto del provvedimento impugnato, onde prevenire vizi formali che possono precludere l'esame di merito.
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