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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04875/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per maggiore IRAP, anno d'imposta 2009, contestando alla società l'erronea deduzione dei canoni di leasing relativi a fabbricati strumentali nella parte riferibile al costo del terreno/sedime, ritenuto non ammortizzabile. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che la disciplina sull'IRAP applicabile ai fabbricati acquisiti in leasing fosse mutata e che non fosse più necessario lo scorporo del costo del suolo. La CTP aveva accolto il ricorso, la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi 7 e 7-bis, d.l. 223/2006 conv., dell'art. 102 TUIR, dell'art. 2426 c.c., dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 l. 212/2000, sostenendo che il d.lgs. 244/2007 non avesse abrogato implicitamente i commi citati e che quindi restasse dovuto lo scorporo del costo del terreno ai fini dell'ammortamento dei canoni di leasing. Tuttavia, nelle more, la società ha chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5 l. 130/2022 e ha depositato la prova del versamento; anche l'Agenzia ha aderito chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito, perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 l. 130/2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha altresì affermato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non opera il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 36, commi 7 e 7-bis, d.l. n. 223 del 2006

    Richiamato dall'Agenzia come disciplina che imporrebbe lo scorporo del costo del terreno dai canoni di leasing ai fini fiscali.

  • art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiamato insieme alle altre norme fiscali e civilistiche a sostegno della tesi dell'ufficio sull'ammortamento.

  • art. 2426 c.c.

    Richiamato come parametro sulla valutazione e ammortamento dei cespiti, in relazione alla deducibilità del costo del terreno.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata nel motivo di ricorso tra quelle asseritamente violate.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni che l'Agenzia assumeva violate.

  • art. 5 l. n. 130 del 2022

    Norma sulla definizione agevolata della lite fiscale; la Corte vi riconduce l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022

    Per i giudizi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicabilità quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere e non per rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, risulta intervenuta la definizione agevolata della controversia tributaria con prova dell'adesione e del versamento dovuto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere senza scrutinare i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere determina estinzione del giudizio e non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; pertanto non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente.
  • In caso di definizione agevolata della lite, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione.
  • La sopravvenuta definizione della lite assorbe ogni questione di merito relativa alla correttezza dell'accertamento fiscale e alla deducibilità dei costi contestati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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