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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento di escomio in via amministrativa prot. n. 0125489 dell’1.10.2025, comunicato al ricorrente in data 16.10.2025, per accertata decadenza del diritto all’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale ex art. 18 del D.L. n. 152/1991 sito in Catania, viale Moncada 11/D; - nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202502768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di escomio amministrativo e di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assegnatario di alloggio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui gli era stato ordinato il rilascio dell’alloggio assegnato ai sensi dell’art. 18 d.l. 152/1991, ritenendo integrata la causa di decadenza prevista dal punto 6.b. del decreto di assegnazione, relativa alla mancata occupazione stabile dell’immobile entro tre mesi dalla consegna. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 18 d.l. 152/1991, dell’art. 2700 c.c. e degli artt. 3, 7 e 8 l. 241/1990, sostenendo che la clausola richiamata riguardasse soltanto la mancata occupazione iniziale entro tre mesi e non il successivo abbandono dell’alloggio; ha inoltre contestato l’omessa indicazione del responsabile del procedimento e del termine di conclusione, nonché la valutazione delle risultanze del sopralluogo e la mancata considerazione della documentazione attestante l’esistenza delle utenze e la rateizzazione dei canoni. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza e illogicità manifesta. In particolare, il sopralluogo della polizia era consistito in un unico tentativo di accesso, effettuato alle ore 9:00 del 23 aprile 2025; l’assenza del ricorrente, la presunta mancanza del contatore elettrico e dichiarazioni di vicini non identificati erano state ritenute sufficienti a dimostrare l’abbandono dell’alloggio. Il ricorrente ha invece rappresentato di avere fruito, in quel periodo, di giornate di riposo e ha prodotto documentazione sui consumi elettrici e idrici, oltre a riferire l’esistenza di una denuncia-querela relativa a contrasti con alcuni condomini.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di un beneficio abitativo accessorio al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato l’escomio. La clausola del punto 6.b. del decreto di assegnazione, che prevedeva la decadenza per mancata occupazione stabile entro tre mesi dalla consegna definitiva, è stata interpretata restrittivamente: essa riguarda la mancata occupazione iniziale e non può essere applicata analogicamente al successivo abbandono dell’immobile. Le cause di decadenza previste dalla disciplina normativa e dal decreto di assegnazione costituiscono un numerus clausus, non suscettibile di estensione analogica. Il giudice ha ritenuto invece infondate le censure relative alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e del termine di conclusione, qualificandole, rispettivamente, come irregolarità non invalidante in assenza di concreto pregiudizio e come vizio formale non invalidante, anche perché era stato assegnato al ricorrente un termine per presentare osservazioni. Quanto al verbale di servizio, il TAR ha precisato che esso fa piena prova della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti da questi compiuti o percepiti, ma non rende incontestabile il contenuto delle dichiarazioni dei terzi riportate. Il provvedimento è stato comunque ritenuto illegittimo per difetto di istruttoria. Un unico sopralluogo, svolto in una fascia oraria compatibile con il turno di servizio o con l’assenza del dipendente, non era sufficiente a dimostrare l’abbandono stabile dell’alloggio. La presunta assenza del contatore non era stata adeguatamente verificata; le dichiarazioni di vicini non identificati riguardavano peraltro un soggetto diverso dal ricorrente; inoltre, l’amministrazione non aveva adeguatamente valutato la documentazione sui consumi delle utenze, le osservazioni procedimentali e il periodo di riposo del dipendente. Le evidenze raccolte erano pertanto lacunose, contraddittorie e insufficienti a fondare la decadenza. La Prefettura è stata condannata al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con lo I.A.C.P. di Catania.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 152/1991, convertito dalla l. 203/1991

    Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio (...)

    La disposizione individua la finalità e i destinatari degli alloggi; il beneficio abitativo costituisce trattamento accessorio connesso al rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    ...ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico

    La controversia sull’assegnazione e sul mantenimento dell’alloggio, quale beneficio accessorio del rapporto di lavoro del dipendente pubblico in regime di diritto pubblico, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 2700 c.c.

    La relazione di servizio fa piena prova della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti e delle dichiarazioni avvenuti in sua presenza; tale efficacia non si estende alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni dei terzi riportate.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve assicurare il contraddittorio procedimentale; nel caso concreto, il termine assegnato per segnalare errori o difformità ha garantito la partecipazione dell’interessato.

  • art. 5, comma 2, l. 241/1990

    In mancanza di designazione del responsabile del procedimento, il responsabile è individuato nel funzionario preposto all’unità organizzativa, sicché l’omissione nell’avviso costituisce, salvo concreto pregiudizio, una mera irregolarità.

  • art. 8 D.M. 215/2002, come modificato dal D.M. 185/2014

    Costituiscono causa di decadenza con conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio: a) la cessazione dall'incarico con il trasferimento in uffici situati in altra provincia; b) la cessazione dal servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione; c) l'assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti; d) l'acquisto da parte dell'assegnatario di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nello stesso comune.

    Le fattispecie di decadenza previste dalla disciplina nazionale, unitamente a quelle contenute nel decreto di assegnazione, non possono essere estese analogicamente a ipotesi diverse.

  • art. 3, comma 1-bis, d.l. 47/2014, convertito dalla l. 80/2014

    Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario.

    La disciplina conferma la regolazione puntuale delle ipotesi di mantenimento e perdita del beneficio abitativo.

Massime di principio

  • Una clausola di decadenza che prevede la mancata occupazione stabile dell’alloggio entro un termine dalla consegna riguarda la mancata occupazione iniziale e non può essere applicata analogicamente al successivo abbandono dell’immobile, se i presupposti delle due fattispecie sono differenti.
  • Le cause di decadenza dal diritto a un alloggio pubblico assegnato quale beneficio accessorio del rapporto di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente e, quando tipizzate dalla disciplina normativa e dal decreto di assegnazione, non possono essere ampliate per analogia.
  • L’abbandono stabile di un alloggio non può essere desunto, con adeguata certezza istruttoria, da un unico sopralluogo effettuato in una sola giornata e in una sola fascia oraria; l’amministrazione deve svolgere verifiche plurime e adeguate, in giornate e orari differenti, considerando le possibili ragioni dell’assenza dell’assegnatario.
  • Le risultanze di un sopralluogo sono insufficienti a fondare la decadenza quando si basano su mere apparenze non verificate, su dichiarazioni di terzi non identificati o riferite a un soggetto diverso dall’assegnatario, e quando l’amministrazione omette di valutare documentazione contraria rilevante prodotta nel procedimento.
  • L’omessa indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio costituisce, in assenza di concreto pregiudizio, una mera irregolarità, poiché opera l’individuazione suppletiva prevista dall’art. 5, comma 2, l. 241/1990; anche l’omessa indicazione del termine di conclusione non determina l’illegittimità quando le garanzie partecipative siano state comunque assicurate e non emerga un concreto pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizioneVizi formali non invalidanti

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