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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Questore di Savona n. -OMISSIS- di protocollo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del porto d'armi -OMISSIS- rilasciato in favore del ricorrente i-OMISSIS--OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-

Giustizia amministrativa202600253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, il provvedimento non è apparso illegittimo, in considerazione della diagnosi medico-legale che evidenziava una controindicazione all’uso delle armi. Il periculum in mora prospettato dal ricorrente è stato ritenuto recessivo rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica connesse all’uso delle armi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Savona recante la revoca del porto d'armi a uso sportivo, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio in Polizia, ma idoneo al transito nei ruoli di altre amministrazioni, con controindicazione all’uso delle armi. Sulla base di tale diagnosi medico-legale, la Questura ha revocato il porto d’armi a uso sportivo. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, oltre agli atti presupposti, compresa la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la revoca di un porto d’armi fondata su una diagnosi medico-legale che evidenzi una controindicazione all’uso delle armi non appare illegittima quando tale valutazione costituisce il presupposto del provvedimento di pubblica sicurezza.
  • Nel bilanciamento cautelare, il pericolo prospettato dal titolare del porto d’armi recede rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica connesse alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso delle armi, quando il quadro medico-legale evidenzi una controindicazione a tale uso.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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