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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04883/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo rideterminato in senso più favorevole la pena, confermando però la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sostenendo l'insussistenza dell'importo indicato sub A.3 della rubrica, valorizzando una quietanza in atti. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione circa la pretesa insussistenza del fatto relativo all'operazione sub B.2, contestando l'affermazione della distrazione della somma. Con il terzo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato in relazione alle operazioni sub A.3 e B.2. La difesa ha poi depositato memoria contestando l'inammissibilità dei motivi e ribadendone la fondatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'effettività del pagamento anche per l'assenza di rapporti commerciali tra la fallita e il soggetto emittente la quietanza, oltre che per l'inesistenza di tale rapporto riferita dal curatore. Il secondo motivo è stato qualificato come manifestamente infondato e generico, perché la Corte territoriale aveva congruamente spiegato la riscossione della somma e la conseguente distrazione, sulla base delle risultanze del curatore, senza che il ricorrente censurasse specificamente tale passaggio. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e privo di specificità, poiché la sentenza impugnata aveva individuato elementi di falsità documentale e il contrasto tra incasso effettivo e dato contabile, così integrando un indice di fraudolenza rilevante ai fini del dolo generico. All'inammissibilità ha fatto seguito la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 317-bis c.p.

  • art. 216 l. fall.

    La condanna confermata riguarda la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la sentenza non specifica oltre la base normativa nel testo fornito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito dei fatti; la censura deve indicare un effettivo errore logico-giuridico della motivazione impugnata.
  • In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la falsità della documentazione o il contrasto tra incasso effettivo e contabilità possono costituire indice della natura distrattiva della condotta e integrare il dolo generico.
  • La doglianza sull'insussistenza dell'operazione distrattiva deve essere puntuale e specifica; la mera contestazione generica delle risultanze del curatore o della motivazione di merito non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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