Cassazione Penale, Sentenza n. 51556/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione di confisca e smaltimento del prodotto petrolifero disposta nella sentenza che dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente deduceva che la confisca era illegittima perché non era stata indicata la specifica tipologia giuridica della confisca e non era stato effettuato alcun accertamento, neppure incidentale, della responsabilità penale né della qualificazione del bene come prezzo o profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato la totale carenza motivazionale circa la confisca: la sentenza impugnata non ha indicato il titolo giuridico della misura né ha dimostrato di aver effettuato un accertamento incidentale sui fatti e sulla responsabilità tali da giustificare la confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto relativo alla confisca (salva ogni altra statuizione non censurata).
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Norma richiamata perché il Tribunale ha dichiarato la non doversi procedere ai sensi dell'art. 129; la Corte richiama lo stato del giudizio (pronuncia di estinzione) ma non contestualizza la confisca rispetto a questa disposizione.
artt. 40, comma 1 lett. b e 4 e art. 49 d.lgs. n. 504/1995
Norme penali relative alle violazioni in materia di accise sugli idrocarburi, a cui era ascritta la responsabilità degli imputati; la declaratoria di estinzione ha riguardato questi reati.
art. 44 d.lgs. n. 504/1995
Richiamato in sentenza come base normativa per la confisca dei prodotti petroliferi (normativa doganale/accise); la Corte osserva che, anche se implicito il rinvio a questa norma, manca il necessario esame dei presupposti per applicarla.
art. 301 d.P.R. n. 43/1973
Richiamato come parte della normativa doganale richiamata dall'art. 44 del d.lgs. 504/1995; la Corte segnala che non è stato effettuato il confronto con la giurisprudenza sul tema della confisca in caso di estinzione per prescrizione.
art. 240, comma secondo, cod. pen.
Disciplina la confisca prevista quando il reato si estingue per prescrizione: la giurisprudenza (richiamata dalla Corte) consente la confisca del prezzo ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 1, solo a determinate condizioni (es. previa pronuncia di condanna o accertamento incidentale adeguatamente motivato e stabile).
art. 322 ter cod. pen.
Norma che disciplina la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato; la Corte ricorda che l'applicazione richiede un accertamento effettivo e motivato della natura del bene come prezzo/profitto.
Sezioni Unite, sent. n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
"il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio."
Principio vincolante: la confisca collegata all'estinzione per prescrizione è ammessa solo se assume rilievo una precedente condanna o un accertamento incidentale già compiuto e riproponibile nei gradi successivi; occorrono chiarezza e stabilità degli accertamenti.
Sez. 3, sent. n. 13671 del 01/04/2020 (Cioccia)
"in tema di violazione della disciplina delle accise sugli idrocarburi, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l'obbligo di revocare la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi disposta ai sensi dell'art. 44 dello stesso d.lgs., sempre che sia integralmente ribadito, in via incidentale, l'accertamento già operato in primo grado in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato."
Giurisprudenza applicabile al settore accise: la confisca può essere mantenuta anche se il reato si estingue per prescrizione, purché l'accertamento incidentale sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità sia stato integralmente ribadito e motivato.
Sez. 3, sent. n. 1503 del 22/06/2017 (Di Rosa)
Affermato che la prescrizione non preclude l'adozione della confisca obbligatoria se siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato necessari per giustificare il provvedimento ablativo.
Massime di principio
- La confisca disposta in una sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione richiede una motivazione specifica che indichi il titolo giuridico e i presupposti fattuali e giuridici della misura.
- La confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. e delle norme speciali (es. art. 44 d.lgs. 504/1995) è ammissibile quando vi sia una precedente pronuncia di condanna o un accertamento incidentale chiaro, motivato e tale da poter essere ribadito nei successivi gradi di giudizio.
- In mancanza di un accertamento incidentale adeguatamente motivato e di indicazione della tipologia di confisca, la decisione è annullabile e va rimessa al giudice di merito perché proceda a un nuovo esame motivato.
- Nei procedimenti riferiti a reati tributari o doganali (accise), il giudice deve esplicitare il nesso tra il bene sottoposto a confisca e la qualifica di prezzo o profitto del reato, non potendo limitarsi a formule generiche.
- Il giudice dell'esecuzione o il giudice del rinvio possono essere chiamati a chiarire la tipologia della confisca (obbligatoria, diretta, per equivalente) e a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per l'ablazione del bene.
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