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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10374/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomini)

La controversia

I proprietari di un appartamento in un condominio convenivano in giudizio la proprietaria di un altro appartamento per ottenere la rimozione di una struttura in legno lamellare, tipo chalet/tettoia, realizzata sul terrazzo dell'ultimo piano. Sostenevano che il manufatto alterasse il prospetto dell'edificio, compromettesse la staticità del terrazzo e violasse un articolo del regolamento condominiale qualificato come contrattuale, richiamato nell'atto di acquisto della convenuta e contenente il divieto di modificare il prospetto del fabbricato. Chiedevano anche il risarcimento dei danni e, in subordine, l'indennità di sopraelevazione. La convenuta resisteva deducendo che il manufatto era amovibile, non costituiva costruzione, era conforme alla normativa urbanistica e non aveva inciso né sulla statica né sul decoro architettonico. Il Tribunale accoglieva la domanda di rimozione ritenendo violato il regolamento contrattuale; la Corte d'appello riformava, ritenendo non provata la natura contrattuale del regolamento e la sua riferibilità all'unità della convenuta. I ricorrenti censuravano tale decisione per violazione dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 214, 215, 115 e 167 c.p.c., sostenendo che la copia del regolamento prodotta in giudizio doveva essere considerata equiparata all'originale non essendo stata disconosciuta, e che i fatti costitutivi relativi alla natura contrattuale del regolamento e alla sua accettazione da parte della convenuta dovevano considerarsi non contestati e quindi non bisognosi di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e da esaminarsi congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio introdotto nel 2004, era applicabile l'art. 167 c.p.c. nel testo riformato dalla L. n. 353/1990 e che il convenuto aveva l'onere di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti allegati dall'attore. Ha inoltre osservato che la copia del regolamento condominiale e dell'atto di acquisto, non essendo stata disconosciuta la loro conformità agli originali, doveva essere valutata come pienamente equiparata agli originali ex art. 2719 c.c. La Corte d'appello, invece, aveva erroneamente ritenuto non provata la natura contrattuale del regolamento e la sua riferibilità all'immobile della convenuta, nonostante la mancata contestazione specifica in primo grado. È stata ritenuta nuova e quindi non esaminabile in cassazione la questione dell'asserita mancata accettazione del regolamento da parte degli originari attori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame secondo i principi indicati; è stata assorbita la domanda ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    La copia fotografica di una scrittura non disconosciuta nei modi e nei termini di legge è equiparata all'originale e ha piena efficacia probatoria.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata deve essere tempestivo e specifico; in difetto, la copia prodotta resta utilizzabile come prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel testo non applicabile ratione temporis al giudizio, ma richiamato dalla Corte per distinguere il regime della non contestazione rispetto ai giudizi introdotti dopo la riforma del 2009.

  • art. 167 c.p.c.

    Nel testo applicabile al giudizio, impone al convenuto di prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; i fatti specificamente non contestati si considerano ammessi.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel regime previgente era preclusa la produzione di nuovi documenti in appello.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato solo come titolo giudiziale di acquisto di alcuni immobili, con rilievo sulla diversa questione della mancata accettazione del regolamento, ma non esaminata nel merito in cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è rimasta assorbita dalla cassazione con rinvio.

  • L. 26.11.1990 n. 353

    Ha modificato l'art. 167 c.p.c. introducendo l'onere di contestazione specifica del convenuto.

  • L. 18.6.2009 n. 69

    Ha riformulato l'art. 115 c.p.c., ma la nuova versione non si applicava al giudizio in esame.

  • L. 18.6.2009 n. 69

    Disposizione transitoria che esclude l'applicabilità della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. ai giudizi pendenti secondo i criteri indicati dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile introdotto dopo la riforma dell'art. 167 c.p.c. ma prima della riforma dell'art. 115 c.p.c., il convenuto deve contestare in modo specifico e analitico i fatti allegati dall'attore; la mera negazione generica dei presupposti di legge non è sufficiente a escludere la non contestazione.
  • I fatti costitutivi specificamente non contestati nel termine difensivo rilevante devono ritenersi ammessi e, quindi, escono dal thema probandum, con conseguente impossibilità per il giudice di ritenerne non provata la sussistenza.
  • La copia fotografica di una scrittura privata non disconosciuta tempestivamente e specificamente è equiparata all'originale ex art. 2719 c.c. e può essere posta a base della decisione.
  • Un regolamento condominiale di natura contrattuale può essere provato anche tramite copia non disconosciuta e richiamo contenuto nell'atto di acquisto del singolo condomino; non è necessario che il regolamento produca in sé sottoscrizione o data, se la sua accettazione risulta dal titolo di acquisto.
  • Questioni nuove che presuppongono accertamenti di fatto e non siano state trattate dal giudice di merito non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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