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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11811/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite originava da contrapposte domande relative a una servitù di veduta e panorama e alle opere/assetti materiali insistenti su fondi confinanti, in particolare la rimozione di piante, di un terrazzamento e di un riparto di terreno. Il Tribunale di Grosseto aveva rigettato le domande e la Corte d'appello di Firenze aveva confermato il rigetto. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quindici motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con adesione della controricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Poiché la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, la Corte non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, relativo al raddoppio del contributo unificato per l'impugnazione non accolta, richiamando la giurisprudenza di legittimità indicata nel testo.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    la rinuncia del ricorrente, con adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato

    la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata non si provvede sulle spese di lite.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione esclude il presupposto per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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