Cassazione Penale, Ordinanza n. 03147/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva contestata e ridotto la pena. Il ricorso era fondato su un unico motivo: si deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., chiedendo sostanzialmente una diversa valutazione della motivazione del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello avesse adeguatamente spiegato, in diritto e con coerenza rispetto alle risultanze processuali, le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza vizi logici sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna; la sentenza di legittimità non ne discute il merito, limitandosi a prenderla come reato oggetto della condanna confermata in appello.
art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione aggravatrice contestata e richiamata nella decisione di merito come parte del titolo di reato.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione coerente e priva di vizi logici; tale valutazione di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione radicale o manifestamente illogica; non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento del merito quando la decisione di appello sia sorretta da motivazione coerente e logicamente comprensibile.
- La valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione dà conto in modo non apparente delle ragioni della scelta.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →