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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20446/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo della quota pari al 50% di un terreno agricolo a Trentola Ducenta. La ricorrente, comproprietaria e moglie dell'indagato Piccolo Antonio, deduceva la mancanza dei requisiti di disponibilità del bene da parte dell'imputato e la non sussistenza della sproporzione tra valore dell'immobile e provviste economiche della ricorrente al momento dell'acquisto (motivo fondato sull'esistenza di una presunta provvista costituita da una donazione informale di 10.000 euro attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio). Denuncia altresì omessa o insufficiente motivazione in ordine a tali fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata: è stato affermato che la ricorrente si era già prestata come prestanome per altri immobili sottoposti a sequestro e che la dichiarazione sostitutiva prodotta quale prova della provvista era inattendibile (mancanza di indicazione dell'autorità avanti alla quale resa, autenticazione della firma e tardività della data rispetto al sequestro). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che permette di valorizzare la sproporzione fra bene e reddito effettivo e, nei confronti di titolari apparenti legati all'indagato, applica una presunzione di illecita accumulazione che inverte l'onere della prova. Conseguentemente è stato confermato il mantenimento del sequestro (e la precedente confisca) e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Fondamento della possibilità di sequestro pro quota su beni riconducibili ad imputati tramite interposizione; norma applicata per il sequestro della quota del terreno.

  • art. 12-sexies, L. 7 agosto 1992, n. 356

    Disciplina della confisca per equivalente e degli accertamenti sull'intestazione fittizia; richiede l'accertamento basato su fatti concreti e consente di valorizzare la sproporzione tra valore del bene e reddito dell'intestatario apparente.

  • art. 2-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575

    Presunzione prevista in materia di misure di prevenzione; la Corte osserva che tale presunzione non vige nel processo penale ma serve a ricordare criteri di valutazione diversi a seconda della qualità del terzo (estraneo, congiunto convivente, persona di fiducia).

  • artt. 125 e 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richieste dalla ricorrente come norme relative alla motivazione e alla prova; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse motivazione sufficiente e non soffrisse dei vizi denunciati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e carenze motivazionali); il ricorso è stato esaminato sotto tali profili e rigettato come infondato.

  • Cass. Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Principio sul limite del sindacato di legittimità in cassazione sui provvedimenti cautelari: il ricorso è ammesso per violazione di legge o vizi motivazionali 'radicali' che rendano incomprensibile l'itinerario logico del giudice; la Corte ha ritenuto la motivazione conforme a tali criteri.

  • Cass. Sez. 6, n. 42717 del 05/11/2010 e Cass. Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011

    Giurisprudenza evocata che ammette la valutazione della sproporzione tra valore del bene e reddito del titolare apparente come elemento probatorio e, in certi casi, la presunzione di illecita accumulazione che inverte l'onere della prova a carico del titolare apparente.

Massime di principio

  • Se un terzo formalmente intestatario è familiare o persona di fiducia dell'indagato, la prova della reale disponibilità del bene da parte dell'indagato può essere fondata su elementi concreti anche in assenza di presunzioni legali; la sproporzione valore/reddito ha rilievo probatorio significativo.
  • Documenti tardivi, non autenticati o non contestualizzati (es. dichiarazioni sostitutive rese molto tempo dopo il fatto) hanno scarso valore probatorio: occorre produrre prove documentali anteriori e formalmente valide per dimostrare la provenienza lecita delle provviste.
  • In presenza di precedenti analoghi (il terzo si è già prestato come prestanome), il giudice può ricostruire la reale titolarità e rifiutare la revoca del sequestro; la reiterazione di comportamenti di interposizione aggravano la posizione del terzo.
  • La Corte di cassazione interviene sul merito degli ordinanze cautelari solo per vizi di legge o per motivazioni talmente carenti da essere incomprensibili; pertanto è cruciale che il provvedimento di merito sia corredato da motivazione logica, completa e coerente.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe anticipare e documentare in modo probante l'origine lecita delle somme (documenti bancari, atti notarili, prove di donazioni formalizzate, antecedenza temporale rispetto al fatto) e dimostrare una capacità reddituale indipendente e compatibile con l'acquisto.

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