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Ordinanza

Ordinanza n. 624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'Ordinanza n. 345 del 15 gennaio 2026, non notificata, ed emessa in seno al ricorso rgn. 15786/2025, dinanzi il Tar Lazio, Roma, Sez. I, con la quale è stata rigettata la tutela cautelare invocata dell'attuale appellante con la seguente motivazione: “Considerato che, ad un esame tipico della presente fase cautelare, non appare sussistere l'estremo del fumus boni iuris, atteso che la parte non ha comunicato l'evento rilevante entro il termine di dieci giorni prescritto dalla del. Agcm 28 luglio 2020, n. 28361; Rilevato che quella richiamata dal ricorrente è la pregressa (ed abrogata, v. art. 9 del. 28361/2020) disciplina regolamentare in tema di rating (del. Agcm 15 maggio 2018, n. 27165) l'errore in cui asseritamente sarebbe incorsa la parte è sul precetto e, come tale, irrilevante (cfr. art. 5 c.p.); Ritenuto comunque corretto compensare le spese della presente fase; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare”.

Giustizia amministrativa202600944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare proposta contro gli atti dell'Autorità relativi alla contestata omessa comunicazione di un evento rilevante ai fini del rating di legalità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato il fumus boni iuris, ritenendo non comunicato entro il termine di dieci giorni l'evento rilevante previsto dalla disciplina regolamentare dell'AGCM. Il TAR aveva inoltre ritenuto che la società avesse richiamato una disciplina regolamentare pregressa e abrogata, sicché l'errore sarebbe caduto sul precetto e sarebbe stato irrilevante nella fase cautelare. Nel giudizio d'appello la società ha contestato tale valutazione, chiedendo la riforma dell'ordinanza e l'accoglimento della tutela cautelare. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto sussistente il pregiudizio derivante dagli effetti immediati degli atti impugnati e ha ravvisato la necessità di un approfondimento nel merito sulla qualificazione e valutazione del comportamento contestato. Ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al giudice di primo grado.

  • del. AGCM 28 luglio 2020, n. 28361

    Disciplina il termine di dieci giorni per la comunicazione dell'evento rilevante ai fini del rating; la corretta qualificazione e valutazione del comportamento è stata rimessa all'approfondimento di merito.

  • art. 9 del. AGCM 28 luglio 2020, n. 28361

    È indicato dal TAR come disposizione abrogativa della precedente disciplina regolamentare in materia di rating.

  • del. AGCM 15 maggio 2018, n. 27165

    Disciplina regolamentare previgente e abrogata in materia di rating, richiamata dalla parte secondo quanto riferito nell'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la sussistenza di un pregiudizio derivante dagli effetti immediati degli atti impugnati può giustificare l'accoglimento della tutela cautelare anche quando la qualificazione e la valutazione del comportamento contestato richiedano un approfondimento nel giudizio di merito.
  • Quando la controversia cautelare presenta questioni non sufficientemente definite sulla qualificazione giuridica e sulla valutazione del comportamento censurato, il giudice può accogliere provvisoriamente la domanda cautelare e disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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