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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5387 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva contestato, sulla base di processi verbali della Guardia di finanza, l'inesistenza di numerose operazioni commerciali indicate dalla società, chiedendo il recupero a tassazione dei relativi costi dedotti e dell'IVA detratta. Aveva inoltre contestato costi non deducibili e l'omessa ritenuta alla fonte su utili extrabilancio. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli avvisi ritenendo fragile il quadro probatorio dell'Ufficio, anche in considerazione di assoluzioni penali e della revoca di un provvedimento relativo a infrazioni valutarie. L'Agenzia ha impugnato la sentenza per motivazione apparente, insufficiente motivazione e omessa pronuncia su specifiche censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza regionale avesse una motivazione effettiva e logicamente riconoscibile. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice regionale non aveva esaminato numerosi elementi probatori specificamente dedotti dall'Agenzia, tra cui dichiarazioni di rappresentanti delle imprese, risultanze penali, dichiarazioni di atleti, movimentazioni bancarie e incongruenze nelle fatturazioni. Ha accolto anche il terzo motivo per omessa pronuncia sulle questioni relative ai costi non deducibili e alle ritenute sugli utili extrabilancio; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per la liquidazione delle spese. È stata respinta la richiesta dell'Agenzia di cancellare alcune frasi del controricorso ai sensi dell'art. 89 c.p.c. Il giudizio non si è quindi concluso definitivamente nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    "fatto controverso e decisivo per il giudizio"

    La Corte ha applicato le disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, ai vizi dell'attività processuale e ai difetti di motivazione su fatti controversi e decisivi.

  • Art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    È stato richiamato dall'Agenzia in relazione alla dedotta violazione degli obblighi motivazionali della sentenza tributaria, ma la censura è stata respinta perché la motivazione non era meramente apparente.

  • Art. 111, comma 2, Costituzione

    La Corte lo considera fondamento del dovere del giudice di confrontarsi con i fatti specificamente controversi e con gli elementi potenzialmente decisivi, anche quando si tratti di fatti secondari.

  • Art. 89 c.p.c.

    La cancellazione di espressioni dagli atti difensivi è ammessa solo quando esse eccedano le esigenze difensive e siano dettate da intento offensivo o dispregiativo; nel caso concreto la richiesta è stata respinta.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può limitarsi a richiamare la decisione di primo grado quando l'appello contiene contestazioni specifiche: deve esaminare gli elementi probatori potenzialmente decisivi e fornire una risposta giudiziale.
  • Nel processo tributario, l'omesso esame di dichiarazioni, documenti, movimentazioni bancarie o incongruenze contabili dedotti come decisivi può integrare un vizio della sentenza e comportare la cassazione con rinvio.
  • Le assoluzioni penali o la revoca di provvedimenti amministrativi possono essere considerate dal giudice tributario, ma non sostituiscono automaticamente l'autonoma valutazione delle prove fiscali e non esonerano il giudice dall'esaminare gli elementi contrari.
  • Il ricorso incidentale condizionato richiede una concreta soccombenza: la parte integralmente vittoriosa non può impugnare in cassazione questioni non esaminate o assorbite, ma può riproporle al giudice del rinvio.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva al ricorrente: impone un nuovo esame di merito conforme ai principi indicati dalla Corte.

Testo integrale

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