Ordinanza n. 3264/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 2312 del 5.12.2025 del Comune di Monza, avente ad oggetto la aggiudicazione all’operatore economico SODEXO ITALIA S.P.A. della procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e per le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate, di fornitura derrate alimentari per la durata di 36 mesi, oltre eventuale opzione di rinnovo di 24 mesi ed eventuale opzione di proroga di 12 mesi da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (doc. 1), comunicata in data 9.12.2025 (doc. 2); - di ogni altro atto connesso ai precedenti per presupposizione o consequenzialità, tra cui, per quanto qui di interesse, della proposta di aggiudicazione (doc. 3), dei verbali di gara (doc. 4), della relazione del RUP in data 17.11.2025 avente ad oggetto la verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria (doc. 5); - per quanto occorrer possa: del Disciplinare (doc. 6) e del Capitolato (doc. 7); - del contratto di appalto eventualmente sottoscritto dalle parti; - del sostanziale diniego (parziale) del 16.12.2025 (doc. 8) alla completa ostensione della documentazione presentata in gara dall’aggiudicataria Sodexo Italia S.p.a.; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente Euroristorazione S.r.l. e caducazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inefficacia del contratto d’appalto (non conosciuto) eventualmente già stipulato o per equivalente; Nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimo parziale diniego alla completa consegna della documentazione di gara prodotta nel corso della procedura dall’aggiudicataria Sodexo Italia S.p.a. e per la conseguente condanna dell’Ente alla ostensione completa di suddetta documentazione, con particolare riferimento agli atti e alle parti di atti non consegnati e/o oscurati, come elencati nel presente ricorso. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SODEXO ITALIA S.P.A. il 16\2\2026: - della Determinazione n. 2312 del 5.12.2025 del Comune di Monza, avente ad oggetto l’aggiudicazione all’operatore economico SODEXO ITALIA S.P.A. della procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e per le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate, di fornitura derrate alimentari per la durata di 36 mesi, oltre eventuale opzione di rinnovo di 24 mesi ed eventuale opzione di proroga di 12 mesi da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EURORISTORAZIONE S.R.L. il 18\3\2026 : per l’annullamento - della Determinazione n. 2312 del 5.12.2025 del Comune di Monza, avente ad oggetto la aggiudicazione all’operatore economico SODEXO ITALIA S.P.A. della procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e per le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate, di fornitura derrate alimentari per la durata di 36 mesi, oltre eventuale opzione di rinnovo di 24 mesi ed eventuale opzione di proroga di 12 mesi da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, comunicata in data 9.12.2025; - di ogni altro atto connesso ai precedenti per presupposizione o consequenzialità, tra cui, per quanto qui di interesse, della proposta di aggiudicazione, dei verbali di gara, della relazione del RUP in data 17.11.2025 avente ad oggetto la verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria; - per quanto occorrer possa: del Disciplinare e del Capitolato; - del contratto di appalto eventualmente sottoscritto dalle parti; - del sostanziale diniego (parziale) del 16.12.2025 (doc. 8) alla completa ostensione della documentazione presentata in gara dall’aggiudicataria Sodexo Italia S.p.a.; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente Euroristorazione S.r.l. e caducazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inefficacia del contratto d’appalto (non conosciuto) eventualmente già stipulato tra la Stazione appaltante e l’Aggiudicataria SODEXO ITALIA S.P.A.; ovvero, in via subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, si chiede la condanna dell’Ente resistente al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 D.Lgs. 104/2010, comprensivo del danno emergente, del danno professionale e del lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ivi compreso l’eventuale mancato guadagno derivante dalla parziale esecuzione del contratto da parte della controinteressata. Nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimo parziale diniego alla completa consegna della documentazione di gara prodotta nel corso della procedura dall’aggiudicataria Sodexo Italia S.p.a. e per la conseguente condanna dell’Ente alla ostensione completa di suddetta documentazione, con particolare riferimento agli atti e alle parti di atti non consegnati e/o oscurati, come elencati in ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego del Comune di Monza all’ostensione completa della documentazione di gara presentata dall’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa concorrente Euroristorazione S.r.l., ricorrente nel giudizio principale e proponente motivi aggiunti, ha chiesto ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. l’accertamento dell’illegittimità del parziale diniego opposto dal Comune di Monza alla completa ostensione della documentazione prodotta in gara dall’aggiudicataria Sodexo Italia S.p.A., con particolare riferimento agli atti e alle parti oscurate o non consegnate. La domanda di accesso era inserita in un giudizio avente anche a oggetto l’impugnazione dell’aggiudicazione della procedura aperta per il servizio di ristorazione scolastica e la domanda di reintegrazione in forma specifica o di risarcimento per equivalente. Il TAR, con una precedente ordinanza, aveva ritenuto non applicabile il rito superaccelerato previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 e aveva disposto la trattazione dell’istanza secondo il rito ordinario di cui all’art. 116 c.p.a. Il Consiglio di Stato, adito dalla controinteressata Sodexo Italia S.p.A., ha successivamente ritenuto applicabile il rito previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e ha dichiarato irricevibile l’istanza di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., prendendo atto della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 4105/2026, che aveva accolto l’appello della controinteressata Sodexo Italia S.p.A. contro la precedente ordinanza del TAR e aveva dichiarato irricevibile l’istanza di accesso in applicazione del rito speciale previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. Non residuava quindi una domanda di accesso suscettibile di ulteriore decisione nella presente fase. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso era stata proposta nell’ambito del giudizio ai sensi del rito previsto per l’accesso ai documenti amministrativi; a seguito della decisione del Consiglio di Stato, il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla relativa istanza.
art. 36 d.lgs. n. 36/2023
Il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile la disciplina speciale del rito in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento e, sulla base di tale disciplina, ha dichiarato irricevibile l’istanza di accesso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato definisce con efficacia la domanda di accesso secondo il rito speciale previsto dalla disciplina dei contratti pubblici, il TAR non deve pronunciarsi nuovamente sulla medesima istanza proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a., ma deve dichiarare il non luogo a provvedere.
- La disciplina speciale dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento prevista dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 prevale, quanto al rito applicabile e ai relativi termini, sulla disciplina ordinaria dell’art. 116 c.p.a.
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