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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07041/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite di confine tra fondi limitrofi. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda dei confinanti che chiedevano l’esatta regolazione del confine con il fondo vicino e la restituzione della porzione di terreno ritenuta indebitamente occupata. Il convenuto aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di usucapione, con integrazione del contraddittorio nei confronti della coniuge di uno degli attori. La corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione del convenuto, ritenendo non provata l’usucapione e qualificando correttamente la domanda come regolamento di confini, con conseguente ammissibilità della restituzione della porzione occupata; aveva inoltre osservato, in via subordinata, che anche una rivendicazione sarebbe risultata provata, poiché le parti avevano tratto titolo dal medesimo dante causa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità/violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la sentenza indicato la Corte d’appello di Cosenza anziché Catanzaro e un numero di ruolo errato; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che la domanda attorea fosse una rivendicazione e non un regolamento di confini; 3) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’accertamento della proprietà dell’area; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale sulla decorrenza e maturazione del termine per usucapione ex art. 1158 c.c., mirando in sostanza a rimettere in discussione il giudizio di fatto sulla prova dell’usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la erronea indicazione della Corte d’appello di Cosenza era un mero errore materiale, agevolmente emendabile e comunque non idoneo a porre dubbi sull’identità del giudice che aveva pronunciato. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che nel regolamento di confini è fisiologico l’effetto recuperatorio della porzione di terreno indebitamente occupata e che la qualificazione della domanda come regolamento di confini era corretta. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non ricorreva alcuna motivazione apparente o anomalia motivazionale censurabile in cassazione, mentre il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché prospettava vizi motivazionali non più previsti dalla formulazione vigente dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese perché gli intimati non si sono costituiti. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    comma 1, n. 1; secondo comma, lett. a

    la sentenza è valida se consente di individuare con certezza il giudice che ha pronunciato; l’erronea indicazione dell’ufficio o della sede, se meramente materiale, non comporta nullità quando l’organo decidente sia comunque identificabile

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se la condanna alla restituzione della porzione di terreno occupata consegue fisiologicamente alla domanda di regolamento di confini

  • art. 111 Cost.

    il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è solo quello che raggiunge la soglia dell’anomalia costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza

  • art. 115 c.p.c.

    non è deducibile come violazione di legge il semplice dissenso sulla valutazione delle prove; è denunciabile solo l’uso di prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non se si contesta il modo in cui ha apprezzato il materiale istruttorio

  • art. 1158 c.c.

    richiamato solo in relazione alla domanda di usucapione e al termine ventennale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l’accertamento di fatto

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione non può essere usato per sollecitare un nuovo giudizio di merito; il n. 5 consente solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non insufficienza o contraddittorietà motivazionale

  • art. 360-bis c.p.c.

    consente una declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la censura non supera il filtro dell’orientamento consolidato di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il meccanismo del contributo unificato, con conseguente applicazione del raddoppio nei casi previsti

Massime di principio

  • Nell’azione di regolamento di confini, la domanda può comprendere la restituzione della porzione di terreno risultata occupata a seguito dell’esatta individuazione del confine; tale effetto è conseguenziale e non integra ultrapetizione.
  • La distinzione tra regolamento di confini e rivendicazione dipende dalla struttura del conflitto: nel primo caso il contrasto riguarda l’esatta linea di confine tra fondi, nel secondo vi è conflitto di titoli sul bene; non basta la formula usata nelle conclusioni per mutare la natura dell’azione.
  • Un errore materiale nell’epigrafe della sentenza, come l’indicazione di un diverso ufficio giudiziario, non determina nullità se dal testo risulta inequivocabilmente quale giudice abbia pronunciato e la decisione sia riconducibile al collegio effettivamente decidente.
  • In cassazione è denunciabile solo la motivazione inesistente, apparente o affetta da anomalia costituzionalmente rilevante; non è ammesso censurare la mera insufficienza o contraddittorietà motivazionale secondo il vecchio paradigma.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: la violazione è configurabile solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte o ha attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • La doglianza sull’usucapione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a contestare l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata ma si limitano a prospettare argomentazioni astratte o alternative già superate dalla motivazione principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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