Sentenza del 09/06/2016 n. 1558 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sanzioni - art. 7, comma 1, d.l. n. 269/03 - a carico della società con personalità giuridica- sono tali - d.lgs. n. 472/97 - non si applica - responsabilità solidale amministratore - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva contestato al contribuente il concorso, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, nelle violazioni tributarie commesse da società di capitali nell'ambito di operazioni finanziarie fraudolente. Secondo l'Agenzia, il contribuente aveva promosso e coordinato le operazioni, agendo con dolo e concorrendo nelle violazioni insieme agli autori materiali. Il contribuente ha sostenuto, invece, che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, attribuisce in via esclusiva alla persona giuridica la responsabilità per le sanzioni relative al proprio rapporto fiscale, escludendo l'applicazione delle regole del d.lgs. n. 472/1997 e la responsabilità solidale dell'amministratore o di terzi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del contribuente, riformato integralmente la sentenza di primo grado e annullato l'atto di contestazione. Ha ritenuto che, per le sanzioni riferite al rapporto fiscale proprio di una società con personalità giuridica, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003 ponga la responsabilità esclusivamente a carico della società che ha beneficiato dell'illecito fiscale. Non è quindi applicabile la responsabilità solidale prevista dal d.lgs. n. 472/1997 nei confronti dell'amministratore, anche di fatto, o di terzi. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono poste in via esclusiva a carico della società.
La norma attribuisce alla sola persona giuridica la responsabilità per le sanzioni connesse al proprio rapporto tributario, quando essa è il soggetto che ha tratto il beneficio fiscale dalla condotta illecita.
D.lgs. n. 472/1997
Le disposizioni del decreto, comprese quelle sulla responsabilità solidale e sul concorso nelle violazioni, non si applicano alle situazioni disciplinate dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003, relative al rapporto fiscale proprio di una società con personalità giuridica.
Art. 9 d.lgs. n. 472/1997
Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
La regola generale sul concorso nelle violazioni non può essere utilizzata per sanzionare personalmente l'amministratore o un terzo quando la violazione riguarda il rapporto fiscale proprio di una società con personalità giuridica soggetta alla disciplina speciale dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003.
Art. 5, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
L'Agenzia aveva invocato la disposizione per qualificare come doloso il comportamento del contribuente, ma tale argomento è risultato assorbito dall'accoglimento della tesi secondo cui la sanzione doveva gravare esclusivamente sulla società.
Cassazione civile, sentenza n. 4775/2016
La pronuncia è richiamata come conferma dell'orientamento secondo cui le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di una società con personalità giuridica sono imputabili esclusivamente alla società e non all'amministratore o ad altri soggetti.
Massime di principio
- Quando una violazione riguarda il rapporto tributario proprio di una società dotata di personalità giuridica, la sanzione fiscale è normalmente imputata alla società che ha beneficiato dell'illecito, non all'amministratore o al terzo autore materiale.
- L'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003 opera come disciplina speciale rispetto alle regole generali del d.lgs. n. 472/1997: in questi casi non dovrebbe essere applicata la responsabilità solidale dell'amministratore né la sanzione personale per concorso prevista dall'art. 9.
- Il coinvolgimento diretto, il dolo o il ruolo di coordinamento dell'amministratore non sono di per sé sufficienti a superare l'imputazione esclusiva alla società, se la contestazione riguarda il rapporto fiscale proprio della persona giuridica.
- La distinzione decisiva è tra sanzione riferita al rapporto fiscale della società e sanzione riferita a una violazione autonoma e personale dell'amministratore o del terzo: solo nel secondo caso può residuare una responsabilità individuale, da valutare sulla base della specifica fattispecie.
- L'esito può variare se non si tratta di una società con personalità giuridica, se la sanzione riguarda obblighi personali dell'amministratore o se una norma speciale prevede espressamente una responsabilità individuale.
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