Cassazione Civile, Ordinanza n. 28037/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una consumatrice che chiedeva il risarcimento dei danni per avere acquistato e immatricolato in Italia un'autovettura risultata non conforme alle caratteristiche dichiarate, in particolare con riferimento ai valori di emissione di ossido di azoto e al rispetto dei requisiti Euro 5, asseritamente alterati mediante un software installato nella centralina per superare i test di omologazione. La domanda era stata quantificata in via principale in euro 4.500 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche con richiesta di liquidazione equitativa. Il giudice di pace aveva respinto la domanda; il tribunale, in appello, aveva rigettato il gravame ritenendo che non fossero stati allegati e provati né un danno evento né un danno conseguenza e che, essendo la pretesa ricondotta agli artt. 2043 c.c. e 77 C.d.S., non assumesse rilievo la decisione dell'AGCM che aveva sanzionato pratiche commerciali scorrette del gruppo automobilistico. Con il ricorso per cassazione la parte acquirente ha dedotto: falsa applicazione dell'art. 77 C.d.S.; violazione degli artt. 1173, 2043 e 1218 c.c.; omesso ricorso alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.; omessa motivazione; violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice considerato la normativa consumeristica e la decisione AGCM; violazione dell'art. 2059 c.c. per mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da reato; nonché un ulteriore motivo in tema di danni punitivi. La Corte ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, assorbiti i motivi sesto-dieci e infondato l'undicesimo, confermando il rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto in astratto il ragionamento del tribunale secondo cui la mera individuazione di una condotta antigiuridica non basta a fondare il risarcimento, occorrendo la prova di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana, compreso il danno ingiusto e il nesso causale. Ha però osservato che la motivazione del giudice di merito era non pienamente persuasiva nella parte in cui escludeva in modo apodittico il danno evento; nondimeno il ricorso non poteva essere accolto perché la ricorrente non aveva comunque dimostrato un concreto danno conseguenza, né un effettivo pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale derivante dall'acquisto dell'auto difforme. La liquidazione equitativa è stata esclusa come strumento surrogatorio della prova del danno. È stato inoltre affermato che la mera astratta ipotesi di reato non comporta automatica risarcibilità del danno non patrimoniale e che i danni punitivi non possono essere riconosciuti in assenza di una base legislativa specifica. È stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 77 C.d.S.
"chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato"
la norma è richiamata come disciplina sanzionatoria della commercializzazione di veicoli non conformi; non è ritenuta idonea, da sola, a fondare automaticamente il danno risarcibile in assenza della prova degli ulteriori elementi della responsabilità
art. 1173 c.c.
è evocato dalla ricorrente come norma sulle fonti delle obbligazioni; la Corte non ne ricava un automatismo risarcitorio, ma ribadisce che l'obbligazione risarcitoria nasce solo se sono provati tutti i presupposti del fatto illecito
art. 2043 c.c.
è qualificato come clausola generale che consente al giudice di selezionare l'interesse giuridicamente rilevante leso; tuttavia richiede sempre la prova della condotta antigiuridica, del danno ingiusto e del nesso causale
art. 1218 c.c.
è richiamato dalla ricorrente, ma la decisione si sviluppa principalmente sul piano della responsabilità extracontrattuale e della prova del danno
art. 1226 c.c.
la valutazione equitativa presuppone che l'esistenza del danno sia già provata o incontestata; non può sostituire la prova del danno né del nesso causale
art. 112 c.p.c.
è richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ritiene infondato il ricorso e non ravvisa violazioni decisive
art. 132 n. 4 c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio motivazionale; la motivazione del tribunale non è però cassata, poiché il ricorso non supera il difetto di prova del danno conseguenza
art. 2059 c.c.
la Corte ribadisce che anche quando il fatto integri astrattamente un reato, il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere allegato e provato
art. 20 cod. consumo
è menzionato come possibile parametro di qualificazione della condotta, ma la Corte osserva che, pur a prescindere dalla decisione AGCM, restava necessario provare il danno
art. 21, comma 1, lett. b) cod. consumo
citato come disposizione violata nel provvedimento AGCM, ma non decisivo ai fini del risarcimento in mancanza di prova del pregiudizio
art. 23, comma 1, lett. d) cod. consumo
citato come disposizione violata nel provvedimento AGCM, ma non sufficiente a fondare automaticamente il danno risarcibile
art. 18, comma 1, lett. h) cod. consumo
richiamato per valorizzare il parametro della diligenza professionale e del legittimo affidamento del consumatore
art. 1337 c.c.
richiamato come possibile base alternativa di responsabilità precontrattuale, ma non decisivo nel caso concreto
art. 26 cod. consumo
richiamato con riferimento ai poteri sanzionatori dell'AGCM
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in correlazione al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La sola accertata antigiuridicità della condotta non basta a fondare il risarcimento: per la responsabilità aquiliana occorrono anche colpa o dolo, danno ingiusto e nesso causale tra condotta e pregiudizio.
- L'art. 2043 c.c. opera come clausola generale e consente al giudice di individuare l'interesse giuridicamente protetto leso; tuttavia la qualificazione giuridica del fatto non può sostituire la prova degli elementi costitutivi del danno.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che il danno sia già provato nella sua esistenza; essa non può essere usata per supplire alla mancata dimostrazione del danno o del nesso causale.
- Anche quando il fatto illecito sia astrattamente riconducibile a un reato, il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa e deve essere allegato e provato, anche per presunzioni.
- I danni punitivi non possono essere riconosciuti dal giudice in via creativa, in assenza di una specifica base normativa; la responsabilità civile resta ancorata al principio compensativo e alla riparazione del danno effettivamente provato.
- Il giudice di merito, una volta ricostruita la fattispecie concreta, deve verificare la corretta sussunzione nella norma applicabile; ma, anche ove vi sia un errore di qualificazione, il ricorso non può essere accolto se manca comunque la prova di un elemento costitutivo decisivo della pretesa risarcitoria.
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