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Sentenza

Sentenza n. 332/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto prot. n. 10712 del 28 ottobre 2025 con il quale il Direttore del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di “Accompagnatori al pianoforte”, “Ambito Classico”, indetto con bando prot. n. 4551 del 29.4.2025, nella parte in cui risulta riconosciuta la riserva in favore di soggetti di cui al Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40, come modificato dall’articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito in Legge 21 giugno 2023 n. 74; - delle determinazioni della commissione esaminatrice, non cognite, con le quali è stata riconosciuta la riserva in favore di soggetti di cui al Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40, come modificato dall’articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito in Legge 21 giugno 2023 n. 74; - quale atto presupposto, del bando prot. n. 4551 del 29.4.2025 del Direttore del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari per il reclutamento a tempo indeterminato di “Accompagnatori al pianoforte”, nella parte in cui all’art. 13 contempla la riserva di un posto ai soggetti di cui al Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40, come modificato dall’articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito in Legge 21 giugno 2023 n. 74; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202502097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e conseguente nomina del candidato controinteressato quale vincitore, nonché bando nella parte relativa alla riserva del 15% per gli operatori volontari del servizio civile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al terzo posto con 71,10 punti su 100 nella procedura per tre posti dell’Ambito Classico, ha contestato la previsione e l’applicazione della riserva prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dall’art. 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023. Secondo il ricorrente, la percentuale del 15% avrebbe dovuto essere calcolata esclusivamente sui tre posti dell’Ambito Classico, producendo una frazione pari a 0,45 e non una riserva di un posto; la frazione avrebbe dovuto eventualmente cumularsi con le riserve dei concorsi successivi. Le amministrazioni e il controinteressato hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso e ne hanno contestato la fondatezza. Il TAR ha ritenuto assorbibile l’esame delle eccezioni in rito e ha esaminato la questione nel merito.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto corretto non isolare i tre posti dell’Ambito Classico, poiché la procedura si inseriva in una programmazione complessiva di nove posti per il medesimo profilo professionale di Accompagnatore al pianoforte: otto posti per l’Ambito Classico e uno per l’Ambito Jazz. La programmazione era stata avviata con una deliberazione del Consiglio Accademico e attuata dapprima mediante una procedura di stabilizzazione per nove posti, nella quale era prevista una riserva di un posto per i titolari del requisito di servizio civile. Poiché in tale procedura nessun candidato riservatario era utilmente collocato, la riserva non aveva trovato applicazione; i posti residui erano quindi stati messi a concorso con la successiva procedura, espressamente collegata alla precedente. Il calcolo doveva pertanto essere effettuato sul contingente complessivo di nove posti: il 15% di nove equivale a 1,35 e determina la maturazione di un posto riservato, oltre a una frazione. La nomina del controinteressato, collocato al sesto posto ma in possesso del requisito per la riserva, è stata quindi ritenuta legittima. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017

    «A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale [...] è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale [...] Se la riserva [...] non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi [...] oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».

    La disposizione prevede un meccanismo progressivo di maturazione, cumulo e utilizzo della quota di riserva, da calcolare nell’ambito della programmazione complessiva dell’amministrazione per il medesimo profilo professionale.

  • art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023

    La norma è richiamata quale disposizione modificativa dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, relativo alla riserva per gli operatori volontari del servizio civile.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione immediata del giudizio nel merito, sentite le parti, all’esito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • La quota di riserva prevista per gli operatori volontari del servizio civile deve essere calcolata con riferimento al contingente complessivo programmato e reclutato dalla medesima amministrazione per lo stesso profilo professionale, quando le procedure concorsuali successive risultino funzionalmente collegate e attuative di un’unica programmazione.
  • Il meccanismo previsto dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 opera progressivamente: le frazioni di posto non immediatamente utilizzabili si cumulano con le riserve dei concorsi successivi della medesima amministrazione o possono essere utilizzate mediante ulteriori assunzioni dalla graduatoria degli idonei.
  • Una procedura concorsuale articolata in ambiti o articolazioni interne del medesimo profilo non deve necessariamente essere considerata isolatamente ai fini del calcolo della riserva, se essa costituisce una fase di un’unica programmazione complessiva dei posti, già parzialmente attuata con una precedente procedura.
  • La mancata utilizzazione della riserva nella prima procedura collegata alla programmazione non comporta la sua perdita, ma consente di applicarla alle successive assunzioni relative al medesimo contingente programmato, nei limiti risultanti dal calcolo complessivo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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