Sentenza n. 9212/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/02/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Chimico” (23 unità) - codice B.12 sedi del Sud Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 19/02/2026 sulla propria Area riservata, da cui si evince il punteggio complessivo di 47,00 non “idoneo” per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n.165/2001; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente per la prova scritta, orale e titoli comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 22/01/2026 e sull’Area riservata del candidato; - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art. 11, co. 1 e c. 5, la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art. 35, co. 5 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE CHIMICO – codice di concorso sopra indicato - (art. 5), laddove lesiva; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice B.12 sedi del Sud Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; e la conseguente condanna ex art.30 c.p.a. - dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 23 posti di Ispettore chimico, nella parte in cui il candidato, pur avendo superato la soglia di idoneità, non è stato inserito tra gli idonei non vincitori per applicazione del limite del 20 per cento previsto dalla c.d. taglia idonei
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, gli aggiornamenti della propria posizione, il bando e gli atti di modifica e riadozione della procedura concorsuale, chiedendo l’inserimento tra gli idonei non vincitori e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 e della l. n. 3/2018, sostenendo che il profilo di Ispettore chimico, in quanto professione sanitaria e con funzioni di polizia giudiziaria, rientrasse nelle eccezioni alla taglia idonei; 2) violazione dell’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, della lex specialis, dell’affidamento, della par condicio e del favor partecipationis, sostenendo che la sospensione della taglia idonei fosse applicabile perché il bando era stato modificato con riapertura dei termini nel 2024 e successivamente riadottato nel 2025 in esecuzione di pronunce del Consiglio di Stato; in subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; 3) violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere, sostenendo che il ritardo nella conclusione della procedura avesse determinato l’applicazione della disciplina più sfavorevole e leso il suo affidamento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, riconoscendo che l’inserimento tra gli idonei non vincitori avrebbe potuto procurare un’utilità concreta in vista di eventuali scorrimenti. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che l’Ispettore chimico, pur essendo una professione sanitaria in astratto, non costituisca personale sanitario o sociosanitario ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, poiché si tratta di figura tecnico-amministrativa inserita nei ruoli del Ministero dell’agricoltura e non nell’organizzazione sanitaria o nel SSN. Ha escluso inoltre che l’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria comporti l’appartenenza al personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di qualifica funzionale che non modifica lo status o l’inquadramento ordinamentale. Quanto alla disciplina temporanea introdotta dall’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, il TAR ha rilevato che essa riguarda tassativamente le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025. La riapertura dei termini nel 2024 non ha trasformato il concorso in una procedura bandita nel 2025. Parimenti, la riadozione del bando nel 2025, eseguita per colmare il deficit motivazionale rilevato dal Consiglio di Stato, ha avuto natura meramente convalidante e non innovativa: la data rilevante è rimasta quella della pubblicazione del bando modificato nel 2024. La deroga, in quanto eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la delimitazione temporale della deroga costituisce una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, collegata agli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrativa e al nuovo ruolo prioritario del concorso rispetto allo scorrimento. È stato infine respinto il motivo sul ritardo procedimentale: non esiste un termine generale e perentorio di durata massima delle procedure concorsuali, non è stato provato un affidamento tutelabile sulla conclusione entro una specifica data e l’allungamento dei tempi è dipeso dai ricorsi e dalle pronunce giurisdizionali intervenute sul bando, non da inerzia dell’Amministrazione. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario (…) nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.
La deroga alla limitazione degli idonei riguarda il personale inserito nei ruoli dell’amministrazione sanitaria o del SSN e il personale appartenente agli ordinamenti speciali indicati dall’art. 3 d.lgs. n. 165/2001. Non vi rientra una figura tecnico-amministrativa del Ministero dell’agricoltura solo perché qualificata in astratto come professione sanitaria o perché svolge funzioni di polizia giudiziaria.
art. 3 d.lgs. n. 165/2001
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia
L’appartenenza alle categorie escluse dipende dallo specifico ordinamento di appartenenza e non dall’esercizio meramente funzionale di compiti di polizia giudiziaria.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025
Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La sospensione della taglia idonei opera esclusivamente per le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e per i concorsi banditi nel 2025. La disposizione derogatoria è di stretta interpretazione e non si estende a concorsi banditi nel 2024 per effetto della riapertura dei termini o della successiva riadozione meramente convalidante del bando.
art. 4, comma 1, d.l. n. 25/2025
il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
La disposizione conferma un assetto normativo volto a privilegiare il concorso quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento, rispetto allo scorrimento delle graduatorie.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, quando siano completi contraddittorio e istruttoria e siano decorsi i termini previsti.
art. 30 c.p.a.
Invocato dal ricorrente quale base della domanda risarcitoria per perdita di chance, respinta per l’infondatezza delle censure di illegittimità.
Massime di principio
- Ai fini dell’eccezione alla c.d. taglia idonei prevista per il personale sanitario e sociosanitario, rileva l’inquadramento ordinamentale e il comparto di appartenenza del posto messo a concorso, non la mera qualificazione astratta della professione come sanitaria. Una figura tecnico-amministrativa inserita nei ruoli di un ministero non sanitario resta soggetta al limite anche se la relativa professione è riconosciuta come professione sanitaria.
- L’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ha natura funzionale e non determina, di per sé, l’appartenenza al personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001. Per beneficiare della deroga alla taglia idonei occorre appartenere a uno degli ordinamenti speciali espressamente indicati dalla legge.
- La sospensione della taglia idonei prevista dall’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 si applica esclusivamente alle graduatorie approvate negli anni 2024 o 2025 e ai concorsi banditi nel 2025. La riapertura dei termini di un concorso bandito nel 2024 non equivale a una nuova indizione nel 2025.
- La riadozione di un bando disposta in esecuzione del giudicato per colmare un deficit motivazionale, senza modificare sostanzialmente l’indizione della procedura, ha natura meramente convalidante e non innovativa; essa non sposta la data di riferimento per individuare la disciplina normativa applicabile.
- Le disposizioni derogatorie che sospendono il limite degli idonei sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o mediante argomenti a fortiori a procedure non comprese nel dato letterale.
- In assenza di un termine generale e perentorio di durata massima delle procedure concorsuali, il mero protrarsi della procedura non rende illegittima la graduatoria né fonda un affidamento tutelabile, soprattutto quando il ritardo sia dipeso da contenziosi e pronunce giurisdizionali e non da inerzia dell’amministrazione.
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