Ordinanza n. 5271/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della delibera Collegio docenti n. 48 del 30.10.2025 dell'Istituto Tecnico Liceo Scienze Applicate "Luigi Trafelli" di Nettuno avente ad oggetto la pregiudiziale esclusione dei docenti ITP diplomati dalla candidatura per la figura di ‘Esperto’ nei Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni - Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 - Fondo sociale europeo plus (FSE+), di cui all'Avviso pubblico Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 81652 del 23.05.2025, avviati dal suddetto Istituto con il progetto ESO4.6.A4.A (candidatura n. 16046); - della griglia di valutazione Esperto - Piano Estate adottata con la suddetta impugnata delibera collegiale (Allegato 1); - se ritenuto del caso, del medesimo Avviso pubblico Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 81652 del 23.05.2025; - e per quanto di interesse, di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti ai ricorrenti, ivi compresi quelli finalizzati a dare esecuzione alla suddetta delibera ai fini della individuazione del personale docente destinatario di incarichi di Esperti nell'ambito dei vari moduli allegati alla candidatura Istituto Tecnico - Liceo Scienze Applicate "Luigi Trafelli" di Nettuno n. 16046 per il progetto ESO4.6.A4.A - “La scuola attiva”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del collegio dei docenti che ha escluso i docenti ITP diplomati dalla candidatura al ruolo di Esperto e relativa griglia di valutazione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la delibera del collegio dei docenti e la relativa griglia di valutazione, con cui era stata stabilita l'esclusione pregiudiziale dei docenti ITP diplomati dalla candidatura per la figura di Esperto nei percorsi educativi e formativi del Piano Estate finanziato dal Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027. È stato altresì contestato, se del caso, l'avviso ministeriale e ogni atto connesso o consequenziale. Dalla motivazione emerge che la censura riguarda in particolare la scelta dell'amministrazione scolastica di introdurre un requisito di accesso ulteriore, escludendo i docenti non laureati, senza che fosse stata indicata la norma attributiva del potere del collegio dei docenti di introdurre tale requisito. Con una precedente ordinanza il TAR aveva disposto l'integrazione del contraddittorio e ordinato all'amministrazione di depositare una dettagliata relazione sui fatti e sulle ragioni dell'esclusione, indicando la base normativa del potere esercitato. Poiché la relazione non è stata depositata, il TAR ha reiterato l'ordine istruttorio.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Ha rilevato che i ricorrenti hanno adempiuto agli incombenti istruttori precedentemente disposti, mentre l'amministrazione non ha depositato la relazione richiesta sulle ragioni dell'esclusione dei docenti ITP e sulla norma che avrebbe consentito al collegio dei docenti di introdurre il requisito di laurea. Il Tribunale ha quindi reiterato l'ordine istruttorio, imponendo all'amministrazione di depositare la documentazione richiesta entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, avvertendo che l'eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La prosecuzione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell'art 64 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per valutare processualmente l'inerzia dell'amministrazione nell'adempimento dell'ordine istruttorio e nel deposito della relazione richiesta.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritenga necessario chiarire le ragioni di un requisito di accesso introdotto dall'amministrazione in una procedura selettiva, può ordinare all'amministrazione di depositare una relazione dettagliata sui fatti e sulla norma attributiva del potere esercitato.
- L'amministrazione destinataria di un ordine istruttorio deve fornire la documentazione e i chiarimenti richiesti entro il termine assegnato; l'eventuale inerzia può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
- In presenza di un ordine istruttorio non adempiuto, il giudice amministrativo può reiterarlo e rinviare la trattazione cautelare a una successiva camera di consiglio, senza definire nel frattempo né la domanda cautelare né il merito.
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