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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7765/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo infondato e precluso in quanto non dedotto specificamente in sede di appello. La sentenza di merito è stata confermata: pena finale di 2 mesi di arresto e euro 2.000,00 di ammenda (già ridotta per il rito), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente per la contravvenzione di cui all'art. 116 commi 15 e 17 CDS. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 442 comma 2 c.p.p. per avere il giudice di primo grado applicato la diminuzione per il rito abbreviato nella misura di un terzo invece che nella misura della metà, come previsto per le contravvenzioni dalla L. 103/2017; chiede l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 116 Codice della Strada commi 15 e 17

    Indica la contravvenzione contestata; rilevante per determinare che si tratta di contravvenzione, soggetta alla riduzione per il rito abbreviato nella misura prevista per le contravvenzioni.

  • art. 442 comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione della pena per il rito abbreviato; dopo la L. 103/2017 la riduzione è differenziata tra delitti e contravvenzioni, con la riduzione della metà per le contravvenzioni. La Corte ha richiamato la natura processuale-premiale della diminuente ma anche i suoi effetti sostanziali.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 442 c.p.p.)

    Ha aumentato la riduzione premiale, prevedendo per le contravvenzioni la riduzione della metà della pena con il rito abbreviato; norma centrale per la censura del ricorrente.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Disciplina la preclusione in cassazione di questioni non dedotte in appello; la Corte ha ritenuto la questione sull'entità della diminuente non devoluta alla Corte d'appello e quindi preclusa.

  • Corte EDU, Scoppola c. Italia, 17.09.2009

    Rilevata dalla Corte per sostenere che l'art. 442, nella parte in cui concorre a determinare la pena, può essere considerata norma di diritto sostanziale e che eventuali modifiche più favorevoli sono applicabili retroattivamente; utilizzata nella disamina della natura della diminuente.

  • Cass. Sez. U. n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)

    Giurisprudenza consolidata richiamata per la distinzione tra pena illegittima e pena illegale: l'erronea applicazione della misura della diminuente per contravvenzione configura ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, con conseguente preclusione se la questione non è stata dedotta in appello.

  • Cass. Sez. U. n. 7707 del 31/05/1991 (Volpe) e Sez. U. n. 2977 del 06/03/1992 (Piccillo)

    Richiamate per delineare la natura processuale-premiale della diminuzione per il rito abbreviato e i suoi riflessi sostanziali sul trattamento penale.

  • Cass. Sez. U. n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino)

    Richiamata per affermare l'estraneità tra questioni relative alle attenuanti generiche e quelle relative alla diminuente premiale, ai fini della devoluzione in sede d'appello.

Massime di principio

  • La riduzione di pena per il rito abbreviato è normativa con natura processuale-premiale ma produce effetti sostanziali; per le contravvenzioni, dopo la L. 103/2017, la riduzione applicabile è in linea di principio della metà.
  • Se l'errata misura della diminuzione del rito è stata commessa in primo grado, la parte deve dedurla espressamente in appello: se non devoluta, la questione è preclusa in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La correzione dell'entità della diminuente, quando la pena concreta resta nei limiti edittali, si inquadra come vizio di "pena illegittima" e può essere preclusa se non impugnata nel grado intermedio; quindi la via corretta è proporre motivi specifici in appello.
  • In casi analoghi, per ottenere rettifica senza rischio di preclusione, l'imputato dovrebbe chiedere espressamente in appello la rideterminazione della pena richiamando la modifica normativa e la natura di contravvenzione del fatto.
  • La giurisprudenza superiore distingue tra questioni sostanziali e processuali e utilizza la nozione di devoluzione degli argomenti: strumenti difensivi vanno esercitati tempestivamente nei gradi utili.

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