Cassazione Civile, Ordinanza n. 02463/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
Una società concessionaria della rete autostradale ha impugnato un avviso di accertamento TOSAP relativo all’anno 2014, emesso per l’occupazione, mediante un cavalcavia autostradale, dello spazio sovrastante strade comunali. La società sosteneva che non ricorressero i presupposti del tributo perché l’area non sarebbe più appartenuta al demanio comunale in ragione della disciplina legislativa sulla realizzazione dell’autostrada e perché l’occupazione derivava da una concessione statale e dalla costruzione di un’opera pubblica. In subordine invocava l’esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti pubblici. In cassazione ha dedotto violazione delle norme sulla TOSAP, della normativa sulle autostrade e del regolamento comunale, articolando due censure: (1) insussistenza del presupposto impositivo perché lo spazio sovrastante la strada non sarebbe bene comunale occupabile ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. 507/1993; (2) erronea esclusione dell’esenzione di cui all’art. 49 d.lgs. 507/1993, poiché la rete autostradale sarebbe demaniale statale e l’attività sarebbe svolta nel perseguimento di un interesse pubblico con penetranti poteri pubblicistici.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente perché fondati sulla medesima questione giuridica. Ha affermato che la TOSAP colpisce ogni occupazione di qualsiasi natura delle strade o di beni del demanio o patrimonio indisponibile comunale e provinciale, anche se l’occupazione ha base legale o concessoria e anche se l’opera è pubblica. Ha chiarito che la realizzazione dell’autostrada non comporta automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade comunali allo Stato e che occorre distinguere tra proprietà della strada sottostante e proprietà del manufatto autostradale. Ha inoltre escluso l’esenzione dell’art. 49 d.lgs. 507/1993, perché essa richiede che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente; nel caso di specie, l’occupazione era posta in essere dalla società concessionaria, soggetto distinto dallo Stato e operante in autonomia imprenditoriale, con finalità lucrative. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidarsi successivo della giurisprudenza sulla questione; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è invocato come vizio di violazione di legge per entrambe le censure proposte in cassazione
artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507 del 1993
la tassa colpisce qualsiasi occupazione di strade, aree o beni comunali e provinciali, anche di fatto e anche abusiva; è dovuta dal titolare della concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto
art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993
l’esenzione opera solo se l’occupazione è ascrivibile al soggetto esente; non spetta alla concessionaria che occupi il suolo nell’esercizio autonomo della propria attività
art. 56, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993
è richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla TOSAP, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione
art. 822 c.c.
le strade e autostrade fanno parte del demanio pubblico solo se appartengono allo Stato; quindi la strada sottostante può restare di titolarità dell’ente territoriale
art. 12, ultimo comma, l. n. 729 del 1961
la previsione sulle cautele e opere provvisionali conferma che i tratti stradali interessati possono appartenere a enti diversi dallo Stato
legge n. 463 del 1955
richiamata dalla ricorrente come parte della disciplina sulla realizzazione autostradale
legge n. 729 del 1961
richiamata dalla ricorrente e considerata dalla Corte come normativa antecedente alla TOSAP, non idonea a escludere l’imposizione
legge n. 385 del 1968
richiamata dalla ricorrente come parte della disciplina sulla realizzazione autostradale
art. 1 del d.lgs. n. 461 del 1999
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza un autonomo passaggio motivazionale della Corte
art. 1, commi 837 ss., l. n. 160 del 2019
richiamato solo per indicare la disciplina sopravvenuta che ha sostituito la TOSAP
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La TOSAP si applica a qualsiasi occupazione di aree o strade appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale o provinciale, a prescindere dal fatto che l’occupazione sia legittima, concessoria o prevista dalla legge.
- L’esenzione dal tributo per lo Stato e per gli altri enti pubblici richiede che l’occupazione sia effettivamente riferibile al soggetto esente; non basta che l’opera sia pubblica o che la proprietà finale del bene appartenga allo Stato.
- La realizzazione di un’opera autostradale non determina automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade comunali o provinciali interessate: occorre un autonomo titolo traslativo, come espropriazione o accordo.
- Ai fini della TOSAP, è decisiva la sottrazione dell’area all’uso pubblico da parte dell’ente titolare; non rileva, di per sé, la destinazione dell’opera a un interesse generale o il vincolo pubblicistico dell’attività del concessionario.
- Quando l’occupazione è effettuata da una società concessionaria che opera in autonomia imprenditoriale e per fine di lucro, non si applicano le esenzioni riservate all’amministrazione pubblica titolare del bene.
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