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Sentenza

Sentenza n. 112/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 2943 del Tribunale di Catania sezione lavoro, emessa in data 30.06.2023 nel procedimento iscritto al n. 10023/2022 RG, - della sentenza n. 1892 del Tribunale di Catania sezione lavoro, emessa in data 05.04.2024 nel procedimento iscritto al n. 1319/2024 RG;

Giustizia amministrativa202502186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Catania, sezione lavoro, concernenti l'attribuzione della Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a due sentenze del Tribunale di Catania, sezione lavoro, ritualmente notificate e passate in giudicato. La prima sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per complessivi 1.000 euro relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; la seconda aveva riconosciuto il diritto a 500 euro, oltre accessori, per l'anno scolastico 2022/2023. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione dei giudicati, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese e l'applicazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e ha depositato soltanto un provvedimento di liquidazione delle spese dei giudizi ordinari, estraneo all'oggetto della domanda di ottemperanza. Il giudice ha ritenuto provata la sussistenza di titoli esecutivi notificati e passati in giudicato, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che sussistevano tutti i presupposti per l'ottemperanza: le sentenze costituivano titoli esecutivi ritualmente notificati e passati in giudicato, era decorso il termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto né aveva fornito una valida giustificazione dell'inadempimento. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha posto sulla ricorrente l'onere di provare il fatto costitutivo dell'azione e sull'Amministrazione l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, compreso l'adempimento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione ai giudicati entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di effettuare il pagamento entro i successivi novanta giorni. Il commissario non avrà diritto a compenso, in quanto dirigente dello stesso Ministero e attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso, della natura del credito e dell'entità delle somme. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Dopo che il creditore ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'Amministrazione dimostrare l'adempimento o altri fatti idonei a estinguere, modificare o impedire la pretesa.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto delle sentenze da eseguire.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    È richiamato dal giudicato per la determinazione degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta per l'anno scolastico 2022/2023.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    Richiama, nel giudicato da eseguire, il regime di accessori previsto dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell'amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorrente deve provare il titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione; una volta assolto tale onere, spetta all'amministrazione provare l'adempimento o l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
  • La costituzione dell'amministrazione con atto meramente formale non è sufficiente a dimostrare l'esecuzione del giudicato: l'amministrazione deve fornire una prova concreta dell'adempimento o una valida giustificazione dell'inadempimento.
  • Quando l'amministrazione non esegue una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro entro il termine previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Il dirigente dell'amministrazione inadempiente nominato commissario ad acta per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche al di fuori dei giudizi regolati dalla legge n. 89/2001.
  • La penalità di mora può essere negata quando, alla luce del tempo trascorso, della natura del credito e dell'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

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