Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22719/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (collaboratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato per esigenze della Struttura tecnica di missione di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 163 del 2006. Il contratto era scaduto il 31 dicembre 2014. Il collaboratore ha sostenuto che il rapporto fosse prorogato ex lege fino al 31 dicembre 2015 in forza dell'art. 1, comma 257, della L. n. 190 del 2014, che prevede la conferma dei rapporti di collaborazione in essere al fine di garantire la continuità delle attività della struttura. La Corte d'appello ha riconosciuto il diritto ai compensi solo per il periodo 1 gennaio 2015 - 16 giugno 2015, ritenendo che per quel tratto l'amministrazione avesse utilizzato la prestazione in assenza di contratto valido, con applicazione dell'art. 2126 c.c.; ha invece negato il pagamento per il periodo successivo, reputando che la norma invocata non operasse rispetto alla nuova struttura costituita nel giugno 2015, radicalmente diversa per compiti e funzioni. Il ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi: primo, violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su ragioni diverse da quelle addotte dal Ministero; secondo, violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 1, comma 257, L. n. 190 del 2014, dell'art. 12 preleggi e degli artt. 1453, 1463 e 2227 c.c., sostenendo che la norma dovesse essere interpretata come proroga legale del contratto e che la Corte avesse omesso di pronunciarsi sul punto, con conseguente diritto al risarcimento/mancato guadagno.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, affermando che non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né il principio devolutivo il giudice che decida la controversia sulla base di una ricostruzione dei fatti o di una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, purché resti nel perimetro di petitum e causa petendi. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti della questione centrale sull'interpretazione dell'art. 1, comma 257, L. n. 190 del 2014, ritenendo applicabile il precedente di legittimità che privilegia la mens legis e la finalità di continuità dell'attività della struttura tecnica di missione rispetto al mero dato letterale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice può fondare la decisione su una ricostruzione autonoma dei fatti e su argomenti giuridici diversi da quelli prospettati dalle parti, purché rimanga entro i limiti del petitum e della causa petendi; non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la decisione resta sul tema devoluto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocabile per dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocabile per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nella lettura della norma sostanziale e processuale.

  • art. 1, comma 257, L. n. 190 del 2014

    "Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge"

    La disposizione va letta in chiave teleologica: il riferimento ai rapporti "in essere" non esaurisce il dato interpretativo, dovendosi attribuire rilievo prevalente alla finalità di assicurare continuità alle attività della struttura tecnica di missione; la mens legis prevale sul solo criterio letterale quando il testo è ambiguo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    L'interpretazione della norma deve considerare il significato complessivo della disposizione e la finalità perseguita dal legislatore, non solo il dato letterale isolato.

  • art. 2126 c.c.

    La prestazione lavorativa resa in assenza di un valido contratto non esclude il diritto alla retribuzione per l'attività effettivamente svolta.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa conseguente alla mancata prosecuzione del rapporto; la Corte non lo tratta come norma decisiva ai fini della soluzione.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa conseguente alla mancata prosecuzione del rapporto; non risulta centrale nella ratio decidendi.

  • art. 2227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa sul rapporto di collaborazione; non viene valorizzato come norma decisiva nella motivazione accolta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente il richiamo per relationem della motivazione di precedenti conformi.

Massime di principio

  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di fondare la decisione su una ricostruzione autonoma dei fatti o su una diversa qualificazione giuridica, purché non esca dai limiti del petitum e della causa petendi.
  • Nel giudizio di appello e di cassazione, la motivazione può essere sorretta da ragioni diverse da quelle prospettate dalle parti o dal primo giudice se la questione resta quella devoluta al giudizio.
  • Quando una disposizione presenta ambiguità testuale, l'interpretazione deve privilegiare la finalità perseguita dal legislatore e la coerenza complessiva della norma rispetto al mero significato letterale isolato.
  • Le norme che prevedono la conferma o proroga di rapporti di collaborazione per garantire la continuità di una struttura pubblica devono essere lette in funzione dell'obiettivo di assicurare la prosecuzione delle attività in corso, anche oltre il dato letterale dei rapporti "in essere".
  • La prestazione lavorativa resa ed effettivamente utilizzata in assenza di un valido titolo contrattuale dà comunque luogo al diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoLavoro a termine
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.