Sentenza del 21/11/2019 n. 6498 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Spese di lite - Spese processuali - Rimborso - Soccombenza - Casualità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa parte che ha causato l'avvio del processo deve sostenere o rimborsare le spese processuali, anche se non ha formulato una contestazione espressa del diritto azionato. Il principio è ricondotto all'art. 91 c.p.c. e ai precedenti della Corte di cassazione nn. 7182/2000 e 11179/2016. Il testo non indica le parti nominativamente né specifica l'esito concreto del giudizio.
Esito
Favorevole al non determinabile
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione della parte soccombente ai fini della condanna al pagamento o al rimborso delle spese processuali. Secondo il principio di causalità, la soccombenza non dipende necessariamente dall'avere contestato espressamente il diritto fatto valere in giudizio, ma dall'avere determinato la necessità di instaurare il processo.
Norme richiamate
Art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali; la soccombenza va individuata secondo il principio di causalità, considerando chi ha reso necessario il processo.
Cassazione, sentenza n. 7182/2000
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'obbligo di rifondere le spese deriva dall'aver causato la necessità del giudizio.
Cassazione, sentenza n. 11179/2016
Conferma che la soccombenza processuale non coincide necessariamente con la contestazione espressa della pretesa, ma si collega alla causalità della lite.
Massime di principio
- Per stabilire chi deve pagare le spese di lite occorre verificare quale parte abbia reso necessario il processo, non soltanto quale parte abbia formalmente contestato la pretesa.
- Anche una parte che non abbia negato espressamente il diritto dell'altra può essere considerata soccombente se il suo comportamento ha costretto l'altra a rivolgersi al giudice.
- Nelle controversie tributarie, la valutazione delle spese deve concentrarsi sul comportamento complessivo delle parti e sulla causa concreta dell'instaurazione del giudizio.
- Il principio di causalità può prevalere su una lettura meramente formale della soccombenza e deve essere valutato in relazione all'esito e alla necessità effettiva del processo.
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