Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9546/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi remunerata l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico denominato JTS1 alle condizioni indicate nella convenzione RID stipulata con il Gestore dei Servizi Energetici, senza l’applicazione del “Meccanismo di compensazione a due vie” di cui all’art. 15-bis, del D-L. n. 4 del 2022, conv. con mod. dalla L. n. 25 del 2022 e s.m.i. per l’accertamento della non debenza delle somme richieste dal GSE alla Società con le fatture n. 1466583 del 14.10.2022 e n. 1551586 del 14.11.2022, aventi per descrizione “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 - Contratto: NEP202200001655”, riferite rispettivamente ai mesi da febbraio a maggio 2022, e ai mesi giugno-luglio 2022, e per la contestazione e l’annullamento delle fatture in esame, per la conseguente condanna del Gestore dei Servizi Energetici alla restituzione in favore della ricorrente delle somme liquidate dalla società in forza delle suddette fatture come pure per l’accertamento del diritto della ricorrente alle maggiori somme dovute per l’energia elettrica prodotta dall’impianto JTS1 per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 (salvo ulteriori proroghe di legge), in forza della Convenzione RID stipulata con il GSE, somme che, in applicazione dell’art. 15-bis, il portale GSE non ha consentito alla società di fatturare e per la conseguente condanna del Gestore dei Servizi Energetici alla liquidazione in favore della ricorrente delle suddette somme dovute per l’energia elettrica prodotta dall’impianto JTS1 e ceduta al GSE in base alla convenzione RID, e non corrisposte dal Gestore in applicazione dell’art. 15-bis ove occorra, per l’annullamento degli atti attuativi ed esecutivi dell’art. 15-bis, del D-L. n. 4 del 2022, conv. con mod. dalla L. n. 25 del 2022 e s.m.i., ivi comprese: I) le suddette fatture emesse dal GSE; II) la nota del GSE prot. PROT. GSEWEB/P20220365184 dell’8 luglio 2022, recante “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. «Decreto Sostegni ter» intestati a JT Solar S.r.l., CF: 07386360965, P.IVA: 07386360965”; III) la deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “Attuazione dell’articolo 15 bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; IV) le regole tecniche sull’applicazione dell’art. 15 bis DL gennaio 2022, n. 4, pubblicate dal GSE, con conseguente condanna del GSE - se del caso - a rideterminare l’importo dovuto a titolo di c.d. extraprezzo, con ogni conseguenza restitutoria di legge.

Giustizia amministrativa202300294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: fatture del GSE per la rettifica del prezzo di cessione dell'energia ai sensi dell'art. 15-bis d.l. n. 4/2022, comunicazione del GSE di inclusione dell'impianto nel relativo perimetro, deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL e regole tecniche GSE

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La società ha chiesto di accertare il diritto a ricevere la remunerazione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico secondo la convenzione RID, senza applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall'art. 15-bis d.l. n. 4/2022. Ha inoltre chiesto di accertare la non debenza delle somme richieste dal GSE mediante due fatture relative ai periodi febbraio-luglio 2022, con conseguente annullamento delle fatture e restituzione delle somme eventualmente pagate, nonché il pagamento delle maggiori somme ritenute dovute per il periodo febbraio 2022-giugno 2023. In via eventuale ha impugnato gli atti attuativi dell'art. 15-bis, inclusa la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL. La ricorrente ha sostenuto che la competenza appartenesse al TAR Lazio, in base alla sede del GSE e all'art. 13 c.p.a., qualificando la deliberazione ARERA come atto presupposto e non autonomamente lesivo. Ha inoltre chiesto il rinvio o la sospensione impropria del giudizio in attesa di pronunce e rinvii pregiudiziali europei relativi alla disciplina contestata e il rinvio per proporre motivi aggiunti contro nuove richieste di pagamento.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Lombardia, sede di Milano, senza esaminare il merito delle contestazioni sull'applicazione dell'art. 15-bis d.l. n. 4/2022, sulla legittimità delle fatture GSE o sulla compatibilità della disciplina con il diritto costituzionale ed europeo. Il Collegio ha rilevato che la controversia comprende l'impugnazione della deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL e rientra quindi nell'art. 14, comma 2, c.p.a., che attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale competenza funzionale prevale sui criteri territoriali generali dell'art. 13 c.p.a. e ha efficacia attrattiva anche rispetto agli atti esecutivi adottati da altri enti, come il GSE. La competenza non è esclusa dal carattere subordinato, eventuale o cautelativo dell'impugnazione della delibera ARERA, poiché la rilevanza di tale impugnazione attiene al merito e non al riparto di competenza. Il Collegio ha ritenuto comunque applicabile anche l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., concernente gli atti normativi o generali presupposti, osservando la stretta connessione tra la delibera ARERA e gli atti GSE attuativi. È stata riconosciuta la facoltà di riassumere il giudizio davanti al TAR Lombardia. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, c.p.a.

    sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

    La norma attribuisce al TAR Lombardia una competenza funzionale inderogabile e prevalente sui criteri ordinari di competenza territoriale per le controversie relative ai poteri dell'Autorità di regolazione dell'energia.

  • art. 13 c.p.a.

    I criteri generali di competenza territoriale, fondati sulla sede dell'autorità o sugli effetti dell'atto, cedono rispetto alla competenza funzionale prevista dall'art. 14, comma 2, c.p.a.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    Per gli atti normativi o generali presupposti operano gli ordinari criteri di attribuzione della competenza; nel caso concreto la connessione con la delibera ARERA conduce comunque al TAR Lombardia.

  • art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La controversia non rientra nella competenza funzionale prevista da tale disposizione, non avendo ad oggetto la produzione o il trasporto di energia nei termini indicati dalla norma.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    La materia richiamata dalla norma non è stata ritenuta applicabile alla controversia, che non riguarda la produzione o il trasporto di energia nucleare, termoelettrica o da gas naturale.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    È richiamato in via analogica quale fondamento della facoltà di riassumere il giudizio davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 42, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale conferma dell'efficacia attrattiva della competenza funzionale, attraverso la concentrazione davanti al medesimo TAR della cognizione del ricorso principale e di quello incidentale.

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022, convertito dalla l. n. 25/2022

    Costituisce la disciplina sostanziale presupposta dalle fatture GSE e dagli atti attuativi contestati, ma non viene esaminata nel merito a causa della declaratoria di incompetenza.

Massime di principio

  • La competenza funzionale inderogabile attribuita al TAR Lombardia dall'art. 14, comma 2, c.p.a. per le controversie relative ai poteri dell'autorità di regolazione dell'energia prevale sui criteri generali di competenza territoriale previsti dall'art. 13 c.p.a.
  • La competenza funzionale del TAR Lombardia ha efficacia attrattiva anche quando la controversia investe atti esecutivi o applicativi adottati da soggetti diversi dall'autorità di regolazione, purché sia impugnato anche l'atto dell'autorità che costituisce il presupposto della sequenza provvedimentale.
  • Ai fini del riparto di competenza è irrilevante che l'impugnazione dell'atto dell'autorità di regolazione sia formulata in via subordinata, eventuale o tuzioristica; tale carattere attiene al merito della censura e non esclude l'attrazione della controversia nella competenza funzionale.
  • La competenza funzionale prevista dall'art. 14 c.p.a. prevale sui criteri territoriali anche quando il ricorrente deduce che l'atto dell'autorità sia meramente presupposto o privo di autonoma lesività, ove sussista una stretta connessione con gli atti applicativi che hanno prodotto la lesione.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Competenza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.