Sentenza n. 132/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 nonché della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105); - del Decreto-legge 6/7/2012, n. 95 nonché della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici; - del Decreto-legge 19/6/2015 n. 78 nonché della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, comma 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e comma 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso posta a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa;. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biolitec Italia S.r.l. il 16/2/2023, per l’annullamento - della Determinazione DG Dipartimento Sanità della regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022 relativa agli “Adempimenti attuativi” del D.M. 6/7/2022; - dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Abruzzo per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; e per la conseguente condanna della regione Abruzzo e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società BIOLITEC ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biolitec Italia S.r.l. il 16/2/2023, per l’annullamento - della Determinazione GR n. 24300 del 12/12/2022 della regione Emilia-Romagna di “Individuazione delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano [.]” ; - dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Emilia-Romagna per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; e per la conseguente condanna della regione Emilia-Romagna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società BIOLITEC ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biolitec Italia S.r.l. il 16/2/2023, per l’annullamento - del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14/12/2022 della regione Friuli Venezia Giulia in cui sono stati definitivi gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Friuli Venezia Giulia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; e per la conseguente condanna della regione Friuli Venezia Giulia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società BIOLITEC ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biolitec Italia S.r.l. il 16/2/2023, per l’annullamento - della Determinazione Dirigenziale Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 della regione Piemonte del 14/12/2022 relativa alla “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”; - dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Piemonte per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; e per la conseguente condanna della regione Piemonte e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società BIOLITEC ITALIA s.r.l. in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biolitec Italia S.r.l. il 16/2/2023, per l’annullamento - della Determinazione DG Dipartimento Promozione salute della regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 relativa alla “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici [.] per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]“; - dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Puglia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; e per la conseguente condanna della regione Puglia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società BIOLITEC in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biolitec Italia S.r.l. il 16/2/2023, per l’annullamento - della Decreto Assessorile della Regione Sicilia n. 1247 del 13/12/2022 relativa alla “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Sicilia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; e per la conseguente condanna della regione Sicilia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società BIOLITEC ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biolitec Italia S.r.l. il 16/2/2023, per l’annullamento - del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022 della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della regione Toscana, relativa alla “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Toscana per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; e per la conseguente condanna della regione Toscana e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società BIOLITEC ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biolitec Italia S.r.l. il 16/2/2023, per l’annullamento - del Decreto DG Area Sanità e Sociale n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto relativo alla “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Veneto per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; e per la conseguente condanna della regione Veneto e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società BIOLITEC in ragione del suddetto payback, nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biolitec Italia S.r.l. il 7/4/2025, per l’annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; nonché, in ragione dei presenti secondi motivi aggiunti, per l’annullamento - della Determina n. 25860 del 27/11/2024 (ALL. 1) della regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “ottemperanza alla Sentenza n. 139/2027 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22/7/2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e del relativo Allegato (parte integrante); - dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; e per la conseguente condanna della regione Emilia-Romagna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società BIOLITEC ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonché di ogni eventuale danno ingiustamente subìto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul payback dei dispositivi medici, norme presupposte e provvedimenti regionali di individuazione delle aziende e quantificazione delle quote di ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il meccanismo di payback relativo al superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, contestando il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, le disposizioni legislative presupposte e, con motivi aggiunti, i provvedimenti regionali di individuazione delle aziende e delle somme dovute. Ha dedotto: violazione degli artt. 17 d.l. 98/2011 e 9-ter d.l. 78/2015 per mancata fissazione annuale dei tetti regionali e mancato monitoraggio della spesa; violazione dell’art. 106 d.lgs. 50/2016 per alterazione dell’equilibrio sinallagmatico dei contratti di fornitura; lesione della concorrenza e della parità di trattamento; violazione degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost., della direttiva 2006/112/CE e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, tutela dell’affidamento e libera iniziativa economica; natura retroattiva dell’imposizione, difetto di istruttoria e di motivazione. I motivi aggiunti hanno contestato anche i calcoli del fatturato e delle quote di ripiano effettuati dalle Regioni, il mancato accesso alle fatture utilizzate e l’obbligo di versamento o compensazione delle somme. Successivamente la ricorrente ha impugnato anche la rideterminazione in diminuzione della quota operata dalla Regione Emilia-Romagna in applicazione della riduzione al 48 per cento derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il meccanismo di payback per gli anni 2015-2018 è ragionevole e proporzionato, non viola la riserva di legge, il principio di irretroattività né il legittimo affidamento, poiché l’obbligo di ripiano era conoscibile sin dal 2015. La fissazione dei tetti regionali nel 2019 non è stata ritenuta illegittimamente retroattiva, poiché il tetto regionale è stato fissato nella stessa misura del tetto nazionale, pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard, già conoscibile dagli operatori. Il payback non modifica i contratti di gara né il prezzo o la quantità delle forniture, ma incide esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva delle imprese; inoltre, non è stata dimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. I ricorsi per motivi aggiunti contro i provvedimenti regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le Regioni, infatti, svolgono attività vincolata, tecnica e meramente ricognitiva: verificano la documentazione contabile, individuano le aziende e applicano percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare potere autoritativo o discrezionalità amministrativa. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’obbligazione di pagamento e appartiene alla giurisdizione ordinaria. La medesima conclusione è stata applicata alla rideterminazione regionale della quota in misura pari al 48 per cento, trattandosi di operazione tecnica e matematica vincolata. È stata dichiarata la translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, conv. l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha disciplinato originariamente il ripiano dello sforamento a carico delle Regioni.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, conv. l. 135/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per i dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, conv. l. 125/2015
Disciplina la rilevazione dello sforamento, la quota di ripiano a carico delle imprese fornitrici, il criterio proporzionale fondato sul fatturato e la procedura di individuazione delle aziende obbligate per gli anni 2015-2018.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha previsto la rilevazione dello sforamento sulla base del fatturato delle aziende al lordo dell’IVA.
art. 8, d.l. 34/2023, conv. l. 56/2023
Ha istituito il fondo e previsto la riduzione della quota di ripiano; la Corte costituzionale ne ha esteso la riduzione a tutte le aziende e il provvedimento regionale ha applicato la quota ridotta.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, conv. l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Ha previsto un nuovo meccanismo di definizione degli obblighi di payback mediante versamento della quota ridotta, con effetti sulla cessazione della materia del contendere al ricorrere dei presupposti.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di memorie e documenti prima dell’udienza.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di irretroattività, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento quando l’obbligo di ripiano, le percentuali applicabili e il criterio proporzionale fondato sul fatturato erano già previsti dalla legge al momento delle gare e delle forniture.
- La successiva fissazione dei tetti regionali di spesa non è illegittimamente retroattiva se si limita a rendere operativo un meccanismo già previsto dalla legge e il tetto regionale è determinato nella stessa misura del tetto nazionale già conoscibile dagli operatori.
- Il payback dei dispositivi medici opera esternamente ai contratti di fornitura e non modifica né il prezzo contrattuale né la quantità delle prestazioni, sicché non costituisce una modifica delle condizioni economiche della gara o del contratto ai sensi della disciplina dei contratti pubblici.
- Quando la Regione si limita a verificare dati contabili, individuare le imprese obbligate e applicare percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali, l’attività è vincolata, tecnica e meramente ricognitiva e non costituisce esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative al corretto calcolo dell’importo di payback posto a carico di un’impresa, quando l’obbligazione deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali e non è intermediata da discrezionalità amministrativa, riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La rideterminazione regionale della quota di payback mediante applicazione matematica di una percentuale legislativamente stabilita e revisione del fatturato sulla base di verifiche contabili conserva natura vincolata e resta devoluta al giudice ordinario.
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