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Sentenza

Sentenza del 12/12/2018 n. 32092 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a maggiori IRES, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2006. Con il primo motivo ha contestato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, sostenendo che l'avviso non doveva necessariamente allegare il processo verbale di constatazione già consegnato al rappresentante legale della società. Con il secondo motivo ha denunciato l'insufficiente motivazione della CTR in relazione alla partecipazione della contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello intracomunitaria e alla sua eventuale consapevolezza della frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che il processo verbale richiamato nell'avviso non deve essere nuovamente allegato se è già stato integralmente conosciuto e consegnato al contribuente. Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza rapportata alla sua professionalità, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA. La CTR aveva erroneamente ritenuto decisiva la mancata prova della partecipazione diretta della società alla frode e aveva attribuito rilievo insufficiente agli indizi indicati dall'Ufficio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Se la motivazione dell'avviso di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

    L'obbligo di allegazione non sussiste quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza dell'atto richiamato, ad esempio perché il processo verbale di constatazione gli è stato consegnato e sottoscritto dal suo rappresentante.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Deve essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso.

    La disposizione tutela il diritto di difesa, ma non va interpretata in modo meramente formalistico imponendo una nuova allegazione di documenti già legalmente conosciuti dal contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    In materia IVA, l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici e su elementi indiziari idonei a dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevolezza, o conoscibilità, della frode.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Per le imposte dirette, l'accertamento può essere sostenuto da presunzioni ed elementi indiziari, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza secondo la disciplina applicabile.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure riguardavano, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione, richiamato nel procedimento.

Massime di principio

  • Un atto tributario che richiama un documento precedente è motivato validamente senza nuova allegazione quando il contribuente ha già ricevuto quel documento e ne ha avuto piena conoscenza legale; l'allegazione resta necessaria se il documento non era conosciuto e il suo contenuto essenziale non è riprodotto nell'avviso.
  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, il Fisco deve provare due elementi distinti: che il fornitore formale sia un soggetto interposto o una cartiera e che il cliente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • La consapevolezza del contribuente non può essere presunta automaticamente dalla sola fittizietà del fornitore. Devono essere indicati elementi oggettivi e specifici, valutati considerando il settore, la professionalità dell'operatore e le concrete anomalie dell'affare.
  • La prova dell'Amministrazione può essere indiziaria e non deve dimostrare ogni dettaglio della frode. Indizi come mancati pagamenti delle imposte, fatture speculari, mancata movimentazione delle merci o depositi presso soggetti collegati possono assumere rilievo.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o delle fatture e l'assenza di un vantaggio economico non dimostrano, da soli, la buona fede del contribuente.
  • Il contribuente può contrastare la pretesa dimostrando di non conoscere la frode e di avere adottato, in relazione alle circostanze concrete, la massima diligenza ragionevolmente esigibile per verificare l'affidabilità del proprio interlocutore.
  • L'archiviazione di un procedimento penale non è automaticamente decisiva nel giudizio tributario: occorre esaminarne concretamente oggetto, motivazione ed effetti rispetto agli elementi richiesti per l'accertamento fiscale.

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