Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1348/2026 - Torino, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 25 marzo 2025 e passata in giudicato il 4 novembre 2025, con riferimento alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, da effettuarsi a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortona;

Giustizia amministrativa202600602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, quanto alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, della sentenza che aveva riconosciuto la cittadinanza italiana dei ricorrenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la loro cittadinanza italiana. Il ricorso era diretto a ottenere l'esecuzione degli adempimenti conseguenti, consistenti nelle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortona. Nel corso dell'udienza camerale, la difesa dei ricorrenti ha dichiarato che l'amministrazione aveva effettuato le trascrizioni richieste e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione aveva eseguito gli adempimenti oggetto della domanda di ottemperanza. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e della natura della decisione, con condanna della resistente alla refusione del contributo unificato ove ricorrano i presupposti di legge. È stato inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, come l'esecuzione degli adempimenti richiesti nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione degli adempimenti richiesti da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone il venir meno dell'utilità concreta della decisione richiesta, in conseguenza di una sopravvenienza satisfattiva intervenuta nel corso del giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere integralmente compensate per giustificati motivi, restando distinta la regolazione del contributo unificato secondo i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.