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Sentenza

Sentenza n. 1039/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 923/2023 n. 359/2024 del 7.5.2024 la quale ha riconosciuto alla Sig.ra Daniela Torasso il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.

Giustizia amministrativa202500967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per euro 500 annui

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 359/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente per gli anni scolastici indicati, con un beneficio complessivo di euro 1.500, oltre alle spese di giudizio. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese processuali, senza dimostrare la materiale corresponsione del beneficio spettante alla ricorrente. È stato inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge n. 724/1994, dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento, sebbene tali accessori non fossero stati espressamente riconosciuti dalla sentenza da eseguire.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato integralmente eseguito e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mettendo a disposizione della ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo giudiziale. Ha inoltre condannato il Ministero, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con termine di 60 giorni per completare gli adempimenti, anche mediante il pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre IVA e CAP.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per riconoscere, nel giudizio di ottemperanza, interessi e rivalutazione sulle somme dovute, anche se non espressamente previsti nella sentenza da eseguire, nei limiti indicati dal giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente consente di ritenere superato l'ostacolo temporale all'esecuzione forzata delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Consente, nell'ambito dell'intervento sostitutivo, il ricorso al pagamento in conto sospeso per adempiere all'obbligazione derivante dal giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Interessi e rivalutazione sono riconosciuti nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla disposizione, dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale del giudicato, quando l'amministrazione abbia adempiuto a una componente dell'obbligazione ma non abbia dato attuazione alla prestazione principale riconosciuta al privato, giustifica l'accoglimento del ricorso e l'ordine di completa esecuzione.
  • Quando un titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione competente e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non sussiste più l'ostacolo temporale all'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria derivante dal giudicato.
  • Ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., il giudice dell'ottemperanza può riconoscere interessi e rivalutazione sulle somme dovute in base al giudicato anche se tali accessori non siano stati espressamente liquidati nel titolo, applicando i limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge n. 724/1994.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, è legittima la nomina di un commissario ad acta incaricato di compiere gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, anche mediante gli strumenti contabili previsti per il pagamento delle obbligazioni pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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