Ordinanza n. 113/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 76/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego di accesso a un contributo pubblico per una manifestazione culturale
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR, sostenendo che la manifestazione denominata “Marzameni Cinefest – Festival Internazionale delle Identità del Mediterraneo” dovesse essere considerata la prosecuzione, con diversa denominazione, del “Festival Internazionale del Cinema di Frontiera”, così da soddisfare il requisito della continuità almeno quinquennale nel territorio previsto per la concessione del contributo pubblico. L'appellante ha inoltre valorizzato la clausola dell'avviso pubblico che ammetteva variazioni della località di svolgimento, purché all'interno del territorio siciliano, e variazioni dei soggetti proponenti.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo immune da censure l'ordinanza del TAR. Il Collegio ha rilevato che l'art. 6, comma 2, della l.r. n. 16/2007 richiede, quale presupposto per il contributo, la continuità almeno quinquennale nel territorio della specifica manifestazione culturale; il medesimo requisito era previsto dall'art. 5.2 dell'avviso pubblico, quale lex specialis. Dagli atti risultava che le due manifestazioni non coincidevano e che la seconda non costituiva sostanziale prosecuzione della prima: il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera si era svolto negli anni 2022-2023 in forma itinerante e in sedi diverse, mentre le manifestazioni avevano obiettivi e tematiche non coincidenti. La clausola sulle variazioni di località e dei soggetti proponenti non consentiva di superare tale conclusione, poiché il festival originario non risultava più svolgersi nella città di Marzamemi senza mutare denominazione; non poteva quindi riconoscersi la continuità quinquennale a una diversa manifestazione. L'appellante è stata condannata alle spese della fase incidentale, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del TAR.
art. 6, comma 2, l.r. n. 16/2007
continuità almeno quinquennale nel territorio
La continuità almeno quinquennale nel territorio della specifica manifestazione culturale costituisce presupposto per la concessione del contributo pubblico.
art. 5.2 dell'avviso pubblico
La clausola dell'avviso, quale lex specialis della procedura, riproduce il requisito della continuità quinquennale e ne disciplina l'applicazione.
Massime di principio
- Quando una legge regionale subordina la concessione di un contributo pubblico alla continuità almeno quinquennale nel territorio di una specifica manifestazione culturale, il requisito deve riferirsi alla medesima manifestazione e non può essere riconosciuto sulla base della sola affinità o successione temporale tra iniziative aventi denominazione, obiettivi o tematiche differenti.
- La clausola dell'avviso pubblico che riproduce il requisito legale della continuità quinquennale costituisce lex specialis della procedura e vincola l'amministrazione e i partecipanti.
- La previsione dell'avviso che consente variazioni della località di svolgimento o dei soggetti proponenti non autorizza a qualificare come continuativa una manifestazione diversa per denominazione, obiettivi e tematiche rispetto a quella precedentemente svolta.
- Nel giudizio cautelare d'appello, è legittimo confermare il rigetto della tutela interinale quando dagli atti emerga l'assenza del requisito sostanziale richiesto dalla legge e dall'avviso pubblico per il beneficio contributivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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