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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40613/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società poi dichiarata fallita aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di indagine della Guardia di Finanza, aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IVA e IRAP. L'Ufficio contestava, da un lato, elementi positivi di reddito non contabilizzati relativi a contributi ricevuti e, dall'altro, la deducibilità di vari costi, tra cui compensi all'amministratore, spese di trasferta, consulenza tecnica, noleggio auto e altre voci. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo deducibili, per quanto qui rileva, le spese di consulenza tecnica e le sopravvenienze passive, qualificandole come inerenti all'attività. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché la sentenza regionale sarebbe nulla per motivazione apparente nella parte relativa alla deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la CTR si era limitata a formule generiche e apodittiche sulla inerenza e deducibilità delle spese, senza spiegare le ragioni concrete della decisione né il percorso logico seguito; inoltre, la motivazione per relationem non era sufficiente, perché non consentiva di verificare l'esame effettivo dei motivi di appello e delle difese. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992

    la sua violazione è stata dedotta perché la sentenza sarebbe priva di adeguata motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost., comma 6

    la motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso logico della decisione

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    la motivazione apparente determina nullità della sentenza tributaria

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente si traduce in nullità denunciabile come error in procedendo

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione né l'iter logico seguito dal giudice.
  • Non basta una motivazione meramente assertiva o apodittica: il giudice deve indicare le prove considerate, le argomentazioni decisive e il nesso tra premesse e conclusione.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se consente di verificare che il giudice d'appello abbia esaminato criticamente i motivi di gravame, le difese e gli elementi di prova; in caso contrario la sentenza è nulla.
  • Nel processo tributario, la violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza integra un error in procedendo deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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