Cassazione Civile, Ordinanza n. 40613/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società poi dichiarata fallita aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di indagine della Guardia di Finanza, aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IVA e IRAP. L'Ufficio contestava, da un lato, elementi positivi di reddito non contabilizzati relativi a contributi ricevuti e, dall'altro, la deducibilità di vari costi, tra cui compensi all'amministratore, spese di trasferta, consulenza tecnica, noleggio auto e altre voci. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo deducibili, per quanto qui rileva, le spese di consulenza tecnica e le sopravvenienze passive, qualificandole come inerenti all'attività. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché la sentenza regionale sarebbe nulla per motivazione apparente nella parte relativa alla deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la CTR si era limitata a formule generiche e apodittiche sulla inerenza e deducibilità delle spese, senza spiegare le ragioni concrete della decisione né il percorso logico seguito; inoltre, la motivazione per relationem non era sufficiente, perché non consentiva di verificare l'esame effettivo dei motivi di appello e delle difese. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992
la sua violazione è stata dedotta perché la sentenza sarebbe priva di adeguata motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 111 Cost., comma 6
la motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso logico della decisione
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
la motivazione apparente determina nullità della sentenza tributaria
art. 360, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione apparente si traduce in nullità denunciabile come error in procedendo
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione né l'iter logico seguito dal giudice.
- Non basta una motivazione meramente assertiva o apodittica: il giudice deve indicare le prove considerate, le argomentazioni decisive e il nesso tra premesse e conclusione.
- La motivazione per relationem è legittima solo se consente di verificare che il giudice d'appello abbia esaminato criticamente i motivi di gravame, le difese e gli elementi di prova; in caso contrario la sentenza è nulla.
- Nel processo tributario, la violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza integra un error in procedendo deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40544/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40545/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40546/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40548/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40549/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40550/2021 del 17/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →