Sentenza del 09/11/2016 n. 1184 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRES - baseimponibile - operazioni commerciali intercorse con soggetti residenti in statia fiscalità privilegiata - esimenti - prova a carico del contribuente -effettivo interesse economico - dimostrazione - deducibilità. Ai finidella disapplicazione dell'indeducibilità delle spese derivanti da operazioniintercorse con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d."black list"), la seconda esimente dell'effettivo interesse economicoè rinvenibile nella costante crescita dei risultati economici e delle relativeconsistenti marginalità conseguite dalla società negli anni e dal risparmio dicosti realizzato. Pertanto, va confermato l'annullamento dell'atto diaccertamento anche in considerazione del fatto che la mera convenienza delprezzo delle alternative di mercato non è idonea a fare venire meno taleeffettivo interesse economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato confermato l'annullamento dell'atto di accertamento. La prova dell'effettivo interesse economico è stata ritenuta sufficiente. La mera esistenza di alternative di mercato a prezzi più convenienti non è stata considerata, da sola, idonea a escludere l'interesse economico dell'operazione né a giustificare il recupero a tassazione dei costi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di dedurre fiscalmente le spese derivanti da operazioni commerciali con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata. Il contribuente doveva dimostrare la sussistenza della seconda esimente, cioè l'effettivo interesse economico dell'operazione. Tale interesse è stato desunto dalla costante crescita dei risultati economici della società, dalle consistenti marginalità conseguite negli anni e dal risparmio di costi realizzato attraverso le operazioni contestate.
Norme richiamate
Disciplina fiscale delle operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata
L'indeducibilità dei costi può essere superata dal contribuente mediante la dimostrazione dell'effettivo interesse economico dell'operazione, che può risultare anche dall'andamento economico complessivo dell'impresa e dal risparmio di costi conseguito.
Massime di principio
- Nelle operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve documentare concretamente le ragioni economiche dell'operazione e non può limitarsi a invocarne la convenienza astratta.
- L'effettivo interesse economico può essere provato attraverso elementi complessivi quali la crescita dei risultati aziendali, le marginalità ottenute, il risparmio di costi e la coerenza dell'operazione con l'attività d'impresa.
- La disponibilità di fornitori alternativi a prezzi inferiori non dimostra automaticamente l'assenza di interesse economico: occorre valutare anche qualità, affidabilità, continuità del rapporto, caratteristiche della prestazione e benefici complessivi.
- La prova deve essere concreta, documentata e riferita alle specifiche operazioni contestate; l'andamento positivo dell'impresa costituisce un elemento rilevante, ma va collegato al vantaggio economico effettivamente conseguito.
- Quando il contribuente fornisce una spiegazione economica plausibile e coerente, adeguatamente supportata da documenti contabili e commerciali, l'Amministrazione non può fondare il recupero fiscale sulla sola comparazione dei prezzi.
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