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Sentenza

Sentenza n. 11483/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento e frattanto per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Elenco degli idonei/e alla III fase di ammissione al Triennio di Recitazione 2025/2026 pubblicato in data 29.09.2025 del Bando del concorso di ammissione al Corso di Recitazione a.a. 2025/2026 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICODI I LIVELLO IN RECITAZIONE - Codice DADPLO2, pubblicato in data il 18.04.2025 dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico (Doc. 1) sul proprio sito internet https://www.accademiasilviodamico.it/ammissione/bando-del-concorso-di-ammissione-al-corso-di-recitazione-a-a-2025-2026/ nonché dell'Elenco degli idonei ammessi al corso di I livello di Recitazione a.a. 2025/2026 dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico (ANAD), pubblicato sul sito in data 14.10.2025 https://www.accademiasilviodamico.it/ammissione/idonei-ammessi-al-corso-di-i-livello direcitazione-a-a-2025-2026/ con i vincitori del concorso identificati con il solo numero di prematricola, e in data 07.11.2025 con i vincitori identificati con il nome e cognome https://www.accademiasilviodamico.it/ammissione/ammessi-al-corso-di-i-livello-di-recitazione-a-a-2025-2026/ (Doc. 2), e di ogni altro atto o provvedimento ad esso presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, in particolare il Decreto Direttorio n. 529 del 26.08.2025 (Doc. 4).

Giustizia amministrativa202515716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Elenco degli idonei alla III fase e successivo elenco degli ammessi al Corso di Recitazione per l’a.a. 2025/2026, nonché il decreto direttoriale di nomina delle commissioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (accademia e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, escluse dalla III fase della procedura selettiva articolata in tre fasi, hanno impugnato gli elenchi degli ammessi e il decreto di nomina delle commissioni deducendo: violazione del bando e incompetenza relativa, per asserita nomina delle commissioni con decreto direttoriale senza previa deliberazione del Consiglio Accademico; violazione del bando e dell’art. 1 d.P.R. n. 487/1994 per la mancata pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione; violazione dell’art. 7 d.P.R. n. 82/2023 per lo svolgimento delle prove in assenza di terze persone e conseguente violazione della pubblicità delle prove; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità manifesta e disparità di trattamento, in ragione della pretesa incoerenza tra voti numerici e giudizi espressi e della mancata attribuzione di sub-punteggi per ciascun criterio; violazione dell’art. 22 l. n. 241/1990 per l’asserita incompletezza della documentazione ostesa in sede di accesso. L’Accademia ha eccepito la tardività del ricorso, la carenza di interesse e, insieme ai controinteressati, l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo e l’improcedibilità per tardivo deposito della prova della notificazione per pubblici proclami. Nel corso del giudizio le ricorrenti hanno dichiarato superato l’interesse all’annullamento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto il gravame irricevibile perché notificato il 28 novembre 2025, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal 27 settembre 2025, data in cui le ricorrenti avevano avuto conoscenza dell’esclusione dalla III fase. L’atto del 29 settembre 2025 è stato qualificato come mera rettifica delle modalità di svolgimento della III fase e come confermativo dell’elenco degli ammessi, rimasto invariato. Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile perché collettivo e cumulativo, in assenza di sufficiente omogeneità delle posizioni sostanziali e processuali delle tre candidate, ciascuna delle quali avrebbe richiesto un esame individuale. È stata altresì rilevata l’improcedibilità per il tardivo deposito della prova degli adempimenti di notificazione per pubblici proclami, eseguiti oltre il termine perentorio fissato dal giudice. Nel merito, comunque, il primo motivo è stato ritenuto infondato: la nomina delle commissioni era stata deliberata dal Consiglio Accademico e il successivo decreto direttoriale aveva natura meramente attuativa e formalizzatrice. Il secondo e il quarto motivo sono stati respinti perché la predeterminazione dei criteri di valutazione non implica un obbligo di pubblicazione anticipata; i criteri risultavano deliberati nella seduta di insediamento. Il voto numerico, salvo diversa previsione del bando, costituisce motivazione sintetica e non richiede sub-punteggi per ogni criterio. Le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili solo in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento o contraddittorietà ictu oculi, non ravvisati nel caso concreto. Anche il terzo motivo è stato respinto: le peculiarità artistiche e performative delle prove giustificavano la limitazione della presenza di terzi durante la scena dialogata, mentre le altre prove si erano svolte alla presenza della commissione, del personale accademico e di eventuali interessati; inoltre non era stata provata una concreta negazione dell’accesso. Il quinto motivo, relativo alle modalità di accesso agli atti, è stato dichiarato non scrutinabile perché non costituiva un vizio proprio degli atti impugnati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    Il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell’atto immediatamente lesivo; nelle procedure selettive articolate in più fasi, l’esclusione dalla fase successiva cristallizza il pregiudizio e fa decorrere il termine decadenziale.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La mancanza dei presupposti del cumulo soggettivo determina l’inammissibilità del ricorso collettivo o cumulativo.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’art. 35 c.p.a.

    Il mancato o tardivo adempimento degli oneri fissati per l’integrazione del contraddittorio può condurre all’improcedibilità del ricorso.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente di procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse all’annullamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nelle procedure concorsuali il voto numerico può costituire motivazione sufficiente del giudizio tecnico, in relazione ai criteri predeterminati, salvo diversa previsione della lex specialis.

  • art. 22 l. 241/1990

    La contestazione delle modalità di ostensione degli atti non integra, di per sé, un vizio proprio degli atti selettivi impugnati.

  • art. 7, comma 3, d.P.R. 487/1994

    le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico

    Il principio di pubblicità delle prove deve essere coordinato con le caratteristiche specifiche di una selezione artistica; la limitazione della presenza di terzi può essere ammessa se funzionale alla qualità della prova e non è dimostrata una concreta esclusione illegittima del pubblico.

  • art. 7 d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82

    La disposizione invocata sulla pubblicità delle prove non impone, in modo automatico e indistinto, l’apertura generalizzata degli spazi quando le caratteristiche della prova artistica rendano necessarie particolari condizioni di concentrazione e controllo ambientale.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali articolate in più fasi, l’esclusione del candidato dalla fase successiva costituisce il momento in cui si cristallizza la lesione immediata e attuale; da tale momento decorre il termine decadenziale per impugnare, anche se successivi atti confermano l’elenco degli ammessi o rettificano soltanto le modalità operative della fase successiva.
  • Il ricorso collettivo è ammissibile solo quando sussista identità o sufficiente omogeneità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti; la mera comunanza di censure generali non consente di cumulare posizioni individuali che richiedano autonomi accertamenti in fatto e in diritto.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali è necessaria per circoscrivere e rendere verificabile il potere valutativo della commissione, ma non comporta, in assenza di una specifica previsione normativa o della lex specialis, un obbligo di pubblicazione anticipata dei criteri ai candidati.
  • Salvo diversa previsione del bando, il voto numerico attribuito dalla commissione costituisce motivazione sintetica del giudizio tecnico e non richiede l’assegnazione di sub-punteggi per ciascun criterio predeterminato.
  • Le valutazioni delle commissioni di concorso, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo quando risultino manifestamente arbitrarie, irragionevoli, irrazionali, contraddittorie o fondate su un travisamento dei fatti rilevabile ictu oculi; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione.
  • Il principio di pubblicità delle prove selettive deve essere applicato tenendo conto della natura concreta della prova: nelle selezioni artistiche può essere limitata la presenza di terzi quando ciò sia funzionale alla concentrazione e alla qualità della prestazione, purché non sia dimostrata una concreta e illegittima negazione dell’accesso.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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